3 Dicembre 2024

Al divieto di avvicinamento va associato sempre il braccialetto elettronico

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame, in parziale accoglimento dell’appello della difesa di un indagato, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari a lui applicata in ordine al reato furto aggravato, lesioni, violenza privata ed atti persecutori, con la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati e, congiuntamente, dell’obbligo di dimora nel comune con prescrizione di permanenza notturna presso l’abitazione dalle ore 21.00 alle ore 05.00., la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 25 novembre 2024, n. 42892 – nell’accogliere la tesi del Pubblico Ministero il quale si era doluto, per quanto qui di interesse, per la mancata applicazione della misura del c.d. braccialetto elettronico – ha affermato che l’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter c.p.p. (cosi come la misura dell’allontanamento dalla casa famigliare nei casi di cui all’art. 282-bis, comma 6, c.p.p.) deve essere accompagnata dalla applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis, sicché deve escludersi la possibilità di un diverso apprezzamento e di una conseguente determinazione giudiziale.

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