Bonus Natale 2024
A cura di Silvia Folladori, Consulente del Lavoro
Ai sensi dell’art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, nel 2024 e da ultimo modificato dall’art. 2 del decreto legge 14 novembre 2024 n. 167 il datore di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, al ricorrere dei requisiti infra indicati, dovrà riconoscere al lavoratore dipendente, su richiesta di quest’ultimo, una indennità una tantum di importo netto massimo di euro 100,00, denominato Bonus Natale.
Detto bonus spetta esclusivamente ai lavoratori titolari di uno o più redditi di lavoro dipendente nell’anno 2024, a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente in essere (tempo determinato, indeterminato, a tempo pieno, a tempo parziale); restano pertanto esclusi dall’erogazione dell’importo una tantum i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co., amministratori, tirocinanti).
Per avere diritto al bonus Natale, i lavoratori devono essere in possesso di specifici requisiti, reddituali e familiari:
- reddito complessivo nell’anno d’imposta 2024 non superiore a euro 28.000,00 (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze);
- almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato fiscalmente a carico;
- capienza fiscale, vale a dire imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente superiore rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR nella misura prevista per l’anno d’imposta 2024 e senza alcuna riduzione.
Il bonus è riconosciuto dal datore di lavoro su espressa richiesta del lavoratore dipendente che, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, attesta per iscritto di avervi diritto, indicando la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari e i codici fiscali del coniuge o del convivente e del figlio/dei figli.
Il datore di lavoro, ricevuta la richiesta dal lavoratore, è tenuto a corrispondere l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità, avendo cura di effettuare eventuali recuperi in sede di conguaglio di fine anno, qualora il bonus risultasse non spettante. Il datore di lavoro recupera le somme erogate con il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità evidenziando nel modello di pagamento F24 il codice tributo 1703 denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – art. 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”. Per il modello F24 – “enti pubblici” il codice tributo è il 174E.
L’indennità effettivamente spettante, nel limite massimo stabilito di euro 100,00, è calcolata dal datore di lavoro in ragione del periodo di lavoro svolto dal dipendente nell’anno d’imposta 2024, considerando esclusivamente i giorni che hanno dato diritto alla retribuzione. Se il lavoratore è titolare contemporaneamente di più rapporti di lavoro dipendente, i giorni compresi in detti periodi vanno calcolati una sola volta e la richiesta del bonus deve essere presentata ad uno solo dei datori di lavoro, avendo cura di indicare anche tutti i dati necessari per il calcolo del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
In presenza, invece, di una successione di rapporti di lavoro dipendente nel corso del 2024 con diversi datori di lavoro, il lavoratore deve presentare la richiesta di erogazione del bonus all’ultimo datore di lavoro, fornendo allo stesso, oltra alla dichiarazione sostitutiva, anche copia delle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro.
I dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2024, i lavoratori domestici e i lavoratori dipendenti che non hanno presentato nei tempi previsti al datore di lavoro apposita richiesta, potranno beneficiare dell’indennità direttamente in sede di dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti reddituali e familiari.
Potendo infatti beneficiare del bonus Natale anche in sede di dichiarazione dei redditi, nei casi di dubbia spettanza, è consigliabile attendere il momento della compilazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno fiscale 2024, avendo, in quel momento, maggior certezza dei dati, rispetto alla data di erogazione della tredicesima mensilità. Si ricorda, infine, che la misura non è strutturale in quanto, ad oggi, prevista solo per il corrente anno 2024.
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