Sentenza di Cassazione 27243/2024: nullità delle fideiussioni per finanziamenti bancari e contratti di leasing?
In data 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 41994, hanno sancito la nullità, ai sensi del comb. disp. artt. 2, comma 3, L. n. 287/1990 e 1419 cod. civ., di alcune clausole dei contratti di fideiussione che riproducano, a valle, il contenuto di intese (e, segnatamente, dello schema contrattuale uniforme elaborato dall’Associazione Bancaria Italiana, il cd. “Schema ABI”[1]) dichiarate nulle dalla Banca d’Italia[2], a monte, perché in contrasto con il comma 2, lett. a) del citato art. 2, L. n. 287/1990 e con l’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
La decisione aveva suscitato non poca preoccupazione nei notai, che, all’indomani della predetta sentenza, si interrogavano sulla ricevibilità degli atti di finanziamento bancario (mutuo e apertura di credito) che contemplassero anche garanzie fideiussorie con le clausole “incriminate”.
Prontamente, con un duplice intervento ravvicinato, il Consiglio Nazionale del Notariato[3] aveva tranquillizzato la categoria, evidenziando, in estrema sintesi:
- che la sentenza, e prima ancora il provvedimento della Banca d’Italia e il parere della Autorità Garante della Concorrenza, avevano preso in esame la sola fideiussione omnibus e che, dunque, la decisione giurisprudenziale non poteva ritenersi applicabile meccanicisticamente anche alle fideiussioni cc.dd. “specifiche”, ovverosia alle fideiussioni “rilasciate (sia pure a favore di creditore bancario ma) a garanzia di una singola operazione (si pensi ad esempio, ad un contratto di mutuo), non essendo queste ultime state oggetto di specifica istruttoria da parte della Banca d’Italia e non potendo pertanto le stesse dirsi sanzionate dal Provvedimento di cui sopra”[4]; e, soprattutto,
- che la nullità (parziale, ossia soltanto) delle clausole in parola:
- è una nullità derivata, che dipende dalla ricorrenza di fattori esterni all’atto e afferenti ad altra vicenda: “in particolare, la nullità delle clausole al vaglio, contenute nel contratto a valle, deriva dalla nullità dell’intesa, a monte, tra le banche, la quale nullità dipende, a sua volta, dal fatto che l’intesa sia effettivamente lesiva, e in modo significativo, della concorrenza”; e, ancora, che la ripetuta nullità
- non scaturisce dalla mera coincidenza tra il contenuto delle clausole contrattuali e di quelle contenute nell’intesa anticoncorrenziale, in quanto il loro inserimento nel singolo contratto “potrebbe essere dovuto a circostanze specifiche e rivelarsi obiettivamente giustificato”,
il tutto, per escludere che la nullità in questione possa reputarsi inequivoca ex dell’art. 28 L. N., e tale, dunque, per un verso, da ritenere sanzionabile il notaio che riceva un atto che contempli dette clausole e, sotto altro profilo, come rovescio della medaglia, da consentire allo stesso di astenersi dal ricevere un simile atto, in deroga all’art. 27 L.N.[5]
Con la sentenza del 21 ottobre 2024, n. 27243, che qui si segnala[6], la Cassazione – valutando la clausola prevista in una fideiussione rilasciata a garanzia di un contratto di leasing, riproduttiva dell’art. 6 dello “Schema ABI” – ha stabilito che il suindicato principio enunciato dalle SS.UU. non riguardi le (clausole inserite nelle) sole fideiussioni omnibus, ma tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali dichiarate (parzialmente) nulle, ivi incluse quelle specifiche, concesse, cioè, a garanzia di uno determinato credito, connesso a un definito rapporto contrattuale (nel caso di specie, il predetto contratto di leasing).
I giudici di legittimità ritengono, dunque, che la nullità in parola sia espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza, che deve operare, a prescindere dalla natura, generale o meno, del contratto di fideiussione che riporti le clausole dell’intesa anticoncorrenziale conclusa a monte.
L’illazione meriterebbe di essere meglio verificata, in quanto, come sopra precisato, la nullità in parola deriva dalla nullità parziale di un’intesa anticoncorrenziale che, tuttavia, nel caso di specie, testualmente, riguarda le sole fideiussioni generali, non anche quelle specifiche; per queste ultime, invero, manca un’intesa a monte, che possa ritenersi replicata nel singolo contratto, in spregio alle regole della libera concorrenza.
Del resto la stessa Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 2 agosto 2024, n. 21841[7] (per la quale “l’inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d’Italia renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”) aveva espressamente escluso che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia si applicasse alle fideiussioni specifiche.
Al di là di tale considerazione, quello che si può qui evidenziare è che la decisione qui segnalata, quand’anche se ne condividessero le conclusioni, varrebbe a superare l’argomentazione di cui sopra alla lettera a) ma non quella di cui alla lettera b), che rimane tutt’ora attuale e tranquillizzante in punto di ricevibilità dei contratti garantiti dalle fideiussioni de quibus.
Anche ora, infatti, le ridette “clausole incriminate”, contenute in un contratto di fideiussione a garanzia di uno specifico rapporto (mutuo, apertura di credito, leasing) con l’ente finanziatore, potrebbero essere legittime, in quanto “espressione di autonomia privata e del corretto svolgimento delle dinamiche di mercato[8]”, come sembra riconoscere la stessa Cassazione, laddove (par. 4.3 della sentenza) lamenta che la Corte d’Appello abbia solo asserito l’esistenza di specifici sostegni alla fideiussione rilasciata, senza però indicare puntualmente quali fossero tali specifici sostegni, idonei a superare la censura di nullità.
Ne consegue che nulla cambia nello svolgimento dell’ordinaria attività del notaio chiamato a ricevere un contratto di finanziamento che contempli tra le garanzie concesse all’istituto finanziatore anche una fideiussione che riproduca le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Note
[1] Si tratta dello schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca, concordato nell’ottobre 2002 da ABI con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori e comunicato il 7 marzo 2003 alla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 287/90.
[2] Con provvedimento del 2 maggio 2005, n. 55, “ABI – Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (.PDF), emanato previa acquisizione del parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 22 agosto 2003, n. 14251, la Banca d’Italia, valutando lo schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), ha stabilito:
a) che gli articoli 2 (per il quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), 6 (per il quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e 8 (per il quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) dello schema medesimo contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; mentre
b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza.
[3] Cfr. M. Tatarano – M. Leo, Valide le fideiussioni bancarie diverse da quelle omnibus, in CNN Notizie del 15 febbraio 2022, n. 31 e C. Caccavale – R. Lenzi, Ancora alcune considerazioni sulla nullità parziale delle fideiussioni bancarie secondo le Sezioni Unite, in CNN Notizie del 21 febbraio 2022, n. 35.
[4] Cfr. M. Tatarano – M. Leo, Valide, cit.
[5] Cfr. C. Caccavale – R. Lenzi, Ancora cit., par. 2.
[6] Consultabile in Diritto Bancario, “Fideiussioni specifiche: estesi i principi delle Sezioni Unite sulla nullità parziale“.
[7] “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d’Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus“, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.”
[8] Cfr. C. Caccavale – R. Lenzi, Ancora cit., par. 2.
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