Le modifiche del D.Lgs. 139/2024: lo svincolo delle somme per eredi under 26
La riforma fiscale appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale[1] interviene, tra l’altro, sul Testo Unico 346/1990 (TUS).
Tra le novità principali al TUS, si segnala una nuova disposizione[2] che consente soprattutto a banche e intermediari finanziari di svincolare somme di denaro e controvalore di titoli caduti in successione, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione.
Attualmente fino alla presentazione della dichiarazione di successione e al relativo pagamento delle imposte autoliquidabili (imposte ipocatastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), nessun istituto bancario/postale era autorizzato a svincolare quanto depositato sui conti correnti del defunto.
L’erede era quindi costretto a utilizzare provvista personale per il pagamento delle imposte collegate all’invio della dichiarazione di successione, anche quando fosse unico erede un giovane privo di risparmi.
Dal 1° gennaio 2025 nel (solo) caso in cui vi sia un unico erede di età non superiore ai 26 anni, sarà possibile richiedere uno svincolo anticipato, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione[3].
Lo svincolo però non sarà totale, ma dovrà limitarsi all’importo necessario per il pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo (esclusa quindi l’imposta di successione ove dovuta in caso di eccedenza rispetto alla eventuale franchigia) dovute in ragione dell’acquisto a suo favore dei beni immobili ricevuti per successione al defunto.
La formulazione della norma, richiamando tutti i soggetti contemplati nel comma 4 del TUS sembra estendere tale diritto potestativo dell’erede di età non superiore a 26 anni non solo ai casi più frequenti di intermediari bancari ma anche a società e agli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie. Resta al riguardo da attendere il provvedimento attuativo, richiamato dalla norma del Direttore della Agenzia delle Entrate.
Note
[1] D.Lgs. 18.09.2024 n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2.10.2024, n. 231, Serie generale (di seguito anche “Riforma”), con entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.
[2] Lett. Ss), punto 3) ai sensi del quale “dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma».
[3] Senza necessità di specifica autorizzazione, ritenendo detto svincolo atto di ordinaria amministrazione (in quanto funzionale al pagamento di un debito tributario).
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