9 Ottobre 2024

Novità del D.Lgs. 139/2024: l’autoliquidazione dell’imposta di successione

La riforma fiscale appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale[1] interviene, tra l’altro, sul Testo Unico 346/1990 (TUS).

Tra le novità principali al TUS, si segnala l’introduzione del principio di autoliquidazione anche per l’imposta sulle successioni[2], attualmente limitato alle sole imposte ipocatastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie.

Dal 1° gennaio 2025 sarà, infatti, necessario pagare (anche) l’imposta di successione, senza dover attendere la sua quantificazione da parte dell’Agenzia delle entrate mediante ricezione dell’avviso di liquidazione (che attualmente può avvenire anche a distanza di molto tempo, considerato il termine di 3 anni dalla registrazione della dichiarazione).

A seguito della Riforma, gli obbligati al pagamento invece dovranno autoliquidare:

come attualmente, al momento dell’invio telematico della dichiarazione, le imposte ipocatastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie;

entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, l’imposta di successione, nella misura auto-calcolata in base alla dichiarazione di successione. Si precisa che tale termine di 90 giorni può essere esteso fino a massimo un anno dalla data del decesso, essendo prevista la possibilità di pagamenti rateali per importi significativi. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000,00 euro.

Se l’AgE riscontrasse errori nell’autoliquidazione, dovrà notificare entro 2 anni dall’invio della dichiarazione di successione, un avviso di liquidazione, che comporterà il pagamento – entro 60 giorni – della maggiore imposta – principale – pretesa dall’ufficio unitamente a una sanzione amministrativa (ancora pari al 30% dell’imposta non versata, riducibile se il pagamento è tempestivo).

I primi commentatori hanno subito osservato come questo sistema “fai da te” dovrebbe favorire una accelerazione della procedura di riscossione e, richiedendo maggiori competenze nella determinazione dell’imposta, rispetto alla mera compilazione della dichiarazione, spingerà il contribuente a rivolgersi a professionisti qualificati con le competenze necessarie.

Note

[1] D.Lgs. 18.09.2024 n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2.10.2024, n. 231, Serie generale (di seguito anche “Riforma”), con entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.

[2] Cfr. art. 27 TUS, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. z) della Riforma.

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