23 Maggio 2024

Minore in custodia, gli assegni familiari spettano anche ai lavoratori affidatari “frontalieri”

La normativa di uno Stato membro (nella specie, il Lussemburgo) che prevede che i lavoratori non residenti non possano, a differenza dei lavoratori residenti, percepire un vantaggio sociale (nella specie, gli assegni familiari) per i minori collocati in affidamento presso il loro nucleo familiare, di cui essi hanno la custodia e che hanno il domicilio legale nonché la residenza effettiva e continuativa presso di loro, comporta una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. In altre parole, in base al principio della parità di trattamento, il lavoratore frontaliero deve beneficiare degli stessi vantaggi sociali riconosciuti ai lavoratori residenti. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 16 maggio 2024 (C-27/23) nell’ambito di una controversia che vede contrapposti un lavoratore “frontaliero” alla Cassa per il futuro dei minori lussemburghese.

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