13 Maggio 2024

Polizia penitenziaria: decorrenza parificata per i vice sovrintendenti promossi per merito straordinario e per concorso

Con la sentenza 30 aprile 2024, n. 75 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 443/1992, nella parte in cui prevede la decorrenza giuridica della promozione per merito straordinario nel ruolo dei vice sovrintendenti della Polizia penitenziaria alla data nella quale si è verificato il fatto che ha dato luogo alla ricompensa, rispetto ai vice sovrintendenti che hanno avuto accesso alla medesima qualifica a seguito di procedure concorsuali, per le quali, invece, l’art. 16, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 443/1992 prevede una retrodatazione giuridica nella qualifica alla data del 1° gennaio successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, poiché lo “scavalcamento” determinato dalla retroattività “giuridica” nella qualifica, riconosciuta come trattamento più favorevole solo ai vice sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive e i concorsi interni, viola i principi di uguaglianza e di imparzialità dell’azione amministrativa.

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