10 Aprile 2024

Senza giustificato motivo la partecipazione in mediazione non può delegarsi

Il Tribunale di Firenze, sentenza 15 marzo 2024, n. 316, partendo dall’assunto della necessità, nella mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, della comparizione personale delle parti davanti al mediatore, con l’assistenza del difensore, e considerando la possibilità, nel caso di presenza di giustificati motivi, della parte di farsi sostituire da chiunque, e quindi anche dal proprio difensore rilasciando a tale scopo una procura sostanziale, arriva a considerare il rilascio di procura sostanziale senza giustificati motivi causa di improcedibilità della domanda.

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27 Dicembre 2023

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Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell’asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest’ultima,...

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