28 Marzo 2024

Mutuo: il TAN non indicato in contratto può essere ricavato dal TAEG

Con l’ordinanza n. 5151/2024, in materia di mutuo, la Corte di Cassazione ha chiarito come soltanto il TAN risponde alla funzione di corretta informativa cui fa riferimento l’art. 117, comma 4, t.u.b. quando cita gli elementi che vanno obbligatoriamente indicati in contratto; tanto è vero che il successivo comma 7 lett. a) e b), sanziona con la nullità parziale le pattuizioni che interessano il solo tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo, circostanza che non si verifica in assenza di indicazione di TAEG/ISC. La misura del saggio di interesse, in assenza di esplicitazione in contratto, può ricavarsi aritmeticamente dal TAEG, in quanto la forma scritta ad substantiam del negozio non esclude che la pattuizione investa un oggetto non determinato, ma determinabile.

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19 Settembre 2024

L’ordine di demolizione degli abusi edilizi non ha funzione punitiva ma riparativa

Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di proprietà di un uomo, ordine disposto dall’autorità giudiziaria, la Corte di Strasburgo ha dichiarato inammissibile, all’unanimità, il ricorso con cui si faceva valere la violazione sia degli artt. 6 §...

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