26 Gennaio 2024

Pegno non possessorio e quote di società a responsabilità limitata

a cura di Marco Reschigna

1. Introduzione al tema

Il presente scritto ha lo scopo di analizzare il rapporto tra pegno non possessorio, introdotto con il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla L. 39 giugno 2016, n. 119 (di seguito “D.L. 59/2016”) e quote di società a responsabilità limitata, che non ha mai avuto un sostanziale applicazione pratica fino alla recente istituzione del registro informatizzato dei pegni mobiliari non possessori, con il D.M. 25 maggio 2021, n. 114 (di seguito “D.M. 114/2021) e alla successiva approvazione delle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione, con Provvedimento del 12 gennaio 2023. Il D.M. sopra richiamato prevede espressamente che nella domanda di iscrizione al registro suddetto siano indicati “la natura, la quantità e gli estremi identificativi delle azioni ovvero delle partecipazioni gravate”. L’art. 1 D.L. 59/2016, invece, esclude i beni mobili registrati dall’oggetto del pegno non possessorio. Queste norme appaiono incoerenti tra loro, qualora si ritenga che le quote di s.r.l. abbiano natura di bene mobile registrato, al punto da dubitare che possano essere oggetto di pegno non possessorio.

Con l’effettiva entrata in funzione del registro dei pegni non possessori l’interprete è chiamato interrogarsi sulla portata delle suddette norme, per comprendere in che termini sia ammissibile tale forma di pegno su quote di s.r.l. e quali norme del pegno ordinario siano applicabili alla fattispecie, soprattutto in tema di pubblicità nel Registro delle Imprese[1].

Ai fini dell’analisi della questione, si ritiene opportuno, in primo luogo, analizzare brevemente la disciplina del pegno non possessorio, limitandosi agli aspetti essenziali. In secondo luogo si proporranno alcune considerazioni sulla natura giuridica della quota di s.r.l., per trattare, infine, del pegno non possessorio su quota di s.r.l.

2. Le caratteristiche del pegno non possessorio in generale

Il pegno non possessorio trova la propria disciplina nell’art. 1 D.L. 59/2016[2]. Questo può essere costituito da imprenditori iscritti nel registro delle imprese a garanzia di crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. Per quanto riguarda l’aspetto oggettivo il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili e crediti destinati all’esercizio dell’impresa, anche immateriali, purché non si tratti di beni mobili registrati. Vi rientrano dunque tutte le entità attive patrimoniali aziendali, che abbiano le suddette caratteristiche[3].

Il pegno non possessorio è stato introdotto come strumento a disposizione per gli imprenditori in modo da permettere il mantenimento del possesso di quanto oggetto di gravame. Manca, in tale fattispecie, una delle caratteristiche fondamentali del pegno codicistico, cioè lo spossessamento del debitore. In questo modo si permette all’imprenditore di proseguire l’attività di impresa utilizzando i beni concessi in pegno. In ogni caso, si osserva che il pegno non possessorio non perde la natura giuridica di diritto reale di garanzia, precisandosi, tra l’altro, che il comma 10 bis del medesimo art. 1 D.L. 59/2016 stabilisce che per quanto non previsto dal citato articolo, si applicano, se compatibili, le norme sul pegno codicistico (libro sesto, titolo III, capo III del codice civile)[4].

Un ulteriore tratto caratteristico del pegno non possessorio è la c.d. rotatività automatica[5]. Questo principio implica che il debitore possa trasformare o alienare i beni sui quali grava la garanzia. In tale evenienza il pegno automaticamente si trasferisce su quanto trasformato o sul corrispettivo della cessione del bene gravato, senza che ciò consista nella costituzione di una nuova garanzia. Dunque, in caso di circolazione del bene gravato da pegno non possessorio questo è trasferito libero dal gravame, quest’ultimo trasferendosi, invece, sul corrispettivo. La novità risiede nel fatto che il principio di rotatività automatica diventa la disciplina legale. Si noti, tuttavia, che è fatta salva la diversa volontà delle parti.

Quanto alla forma dell’atto costitutivo del pegno non possessorio la legge richiede, a pena di nullità, la forma scritta con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e dell’importo massimo garantito. Il D.M. 114/2021 stabilisce che, oltre alla forma pubblica, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, è ammissibile anche la forma non autentica del “contratto sottoscritto digitalmente”.

Si osserva, poi, che la normativa prevede che il pegno non possessorio abbia efficacia verso terzi solo con l’iscrizione nel registro informatizzato dei pegni non possessori tenuto presso l’Agenzia delle Entrate. Tale iscrizione serve ai fini dell’opponibilità del pegno. Si tratta dunque di una pubblicità di tipo dichiarativo. Non pare che si possa sostenere che si tratti di pubblicità di tipo costitutivo, visto che le norme stesse trattano di pubblicità nel suddetto registro ai fini dell’opponibilità del gravame[6].

Infine, si precisa che le norme in tema di pegno non possessorio prevedono delle forme di escussione semplificate rispetto al pegno ordinario, che prevedono una sorta di autotutela rafforzata[7].

3. Natura giuridica della quota di s.r.l.

Se in questa sede ci si occupasse esclusivamente del pegno ordinario su quote di s.r.l., è certo che la questione della natura giuridica della quota di s.r.l. passerebbe in secondo piano, dal momento che l’art. 2471 bis c.c. lo ammette espressamente[8]. Ciò però non vale con riguardo al pegno non possessorio. In questo caso la qualificazione giuridica della quota di s.r.l. è, invece, importante dato che un’eventuale individuazione di tale natura quale bene mobile registrato ne precluderebbe l’ammissibilità. Lo stato attuale del dibattito su tale natura giuridica è, tuttavia, frammentario, senza che si sia mai pervenuti a una visione unitaria, ed è complesso da affrontare esaustivamente in questa sede[9].

Si ritiene, tuttavia, opportuno ai fini della presente analisi proporre alcune considerazioni sintetiche sui principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza sulla tematica. Le tesi più risalenti inquadravano la quota di s.r.l. come una posizione di contitolarità del patrimonio sociale oppure come una posizione creditoria[10]. Solo più recentemente si è affermato, che la quota di s.r.l. si possa considerare una posizione contrattuale[11]. In un secondo momento, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno inquadrato, seppur con diverse declinazioni, la quota di s.r.l. come bene mobile. Tendenzialmente si parla di bene mobile immateriale e nella maggior parte delle pronunce di legittimità di bene mobile non registrato[12]. La posizione sembra consolidata. Si registra, tuttavia, un crescente interesse la posizione che identifica la quota di s.r.l. quale bene mobile registrato, anche alla luce dell’abolizione del libro soci e della “nuova” disciplina di opponibilità a terzi delle quote di s.r.l. dell’art. 2470 c.c.[13].

Si rileva, infine, che, nella prassi notarile, spesso le quote di s.r.l. sono considerate a tutti gli effetti come beni mobili registrati, quale oggetto di fondo patrimoniale e di vincolo di destinazione (artt. 167 e 2645 ter c.c.)[14].

4. Pegno non possessorio su quota di s.r.l.: analisi e prospettive

Quanto alla compatibilità della quota di s.r.l. con il pegno non possessorio, si osserva, innanzitutto, che il tema, sino ad oggi, è stato oggetto dell’attenzione di pochi autori, e per forza di cose, data la recente entrata in funzione del registro informatizzato, di nessun Tribunale. Tra coloro che si sono dedicati al tema è possibile distinguere due orientamenti dottrinali.

Vi è chi nega l’ammissibilità del pegno non possessorio su quota di s.r.l.[15]. Tale tesi si fonda sul seguente principale argomento. La quota di s.r.l. avrebbe natura di bene mobile registrato. La sua inclusione nel pegno non possessorio sarebbe, quindi, vietata dall’art. 1 c. 2 D.L. 59/2016, che esclude dall’oggetto del pegno non possessori i beni mobili registrati. Peraltro, in tale ottica la ratio di tale divieto risiede nella necessità di preservare il sistema di pubblicità relativo a tale categoria di beni, dato che quest’ultimo entrerebbe in conflitto con la pubblicità del pegno non possessorio nel registro informatizzato tenuto presso l’Agenzia delle Entrate[16].

Vi è, poi, un secondo orientamento che ritiene il pegno non possessorio su quota di s.r.l. ammissibile, aderendo alla tesi per cui la quota di s.r.l. non sarebbe un bene mobile registrato[17]. In quest’ottica la quota di s.r.l. rientrerebbe nell’oggetto del pegno non possessorio ai sensi dell’art. 1 c. 2 D.L. 59/2016, senza che si verifichi alcun contrasto con il tenore letterale della norma.

Allo stato della discussione dottrinale e giurisprudenziale sul tema della qualificazione giuridica della quota di s.r.l., è ragionevole ritenere che quest’ultima non sia propriamente un bene mobile registrato, bensì un bene mobile non registrato, come da giurisprudenza consolidata[18]. Si possono semmai individuare dei tratti comuni ai beni mobili registrati, non del tutto idonei però a far ricadere le quote di s.r.l. nella suddetta categoria, con la precisazione che meritano comunque considerazione le perplessità sollevate dai fautori della tesi opposta (abolizione del libro soci e disciplina della pubblicità di cui all’art. 2470 c.c.).

Pertanto, con riferimento al pegno non possessorio su quota di s.r.l., si ritiene di poter condividere i risultati della dottrina permissiva sopra esposti. Ciò non senza, però, sviluppare alcune ulteriori considerazioni necessarie in favore della legittimità del pegno non possessorio su quota di s.r.l.

Innanzitutto, l’art. 1 DL 59/2016 precisa che oggetto del pegno non possessorio possano essere solo beni aziendali. Ci si può quindi chiedere se le quote di s.r.l. possano essere considerate beni di impresa. La risposta al quesito non può che essere positiva, seppur con le seguenti precisazioni. Deve, infatti, trattarsi di partecipazioni che siano effettivamente parte dell’azienda e, quindi, inserite nell’inventario e facenti parte dell’attivo. Non pare esservi alcun obbligo per il notaio di verificare quanto sopra, anche se è consigliabile procedere con prudenza, tenuto conto dell’ambito di specialità che la legge riserva al pegno non possessorio rispetto a quello ordinario.

La seconda tematica che l’interprete deve porsi è se sia necessaria la pubblicità nel Registro Imprese, oltre che nel registro informatizzato tenuto presso l’Agenzia delle Entrate. Sul tema pare non vi siano alternative rispetto a un regime di doppia pubblicità[19]. In dottrina si parla di “doppio binario”. Non viene, infatti, meno l’obbligo di pubblicità nel Registro Imprese, che come sopra detto costituisce la garanzia dell’individuazione del preciso assetto societario in s.r.l. e dell’indicazione della presenza o meno di eventuali vincoli sulle quote. Di conseguenza è necessario che il pegno non possessorio su quota di s.r.l. sia costituto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Sussiste, poi, l’obbligo per il notaio del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2470 c.c.. Gli ulteriori effetti del pegno non possessorio (quali in particolare la rotatività automatica e l’esecuzione semplificata) si avranno con l’ulteriore iscrizione nel registro informatizzato[20]. Da quanto appena detto si può desumere l’ulteriore considerazione che un pegno non possessorio su quota di s.r.l. non iscritto nel Registro Imprese, ma solo nel registro informatizzato tenuto presso l’Agenzia delle Entrate, non sia opponibile a terzi che acquistino diritti sulla quota oggetto di gravame. Si tenga conto che comunque il problema sarebbe marginale, visto il regime legale di rotatività automatica, ed eventualmente limitato a quei casi in cui le parti abbiano derogato a tale principio.

Questa soluzione interpretativa supera l’argomento dell’incompatibilità tra i regimi pubblicitari dei due tipi di pegno utilizzato dai sostenitori della tesi più restrittiva.

Resta da chiedersi infine se si possa sostenere che la disciplina del pegno non possessorio, la quale si basa proprio sul mancato spossessamento dei beni concessi in garanzia, deroghi anche al principio espresso dal combinato disposto degli art. 2471 bis c.c. e art. 2352 c.c., in base a cui diritti amministrativi e patrimoniali spettano al creditore pignoratizio, salvi diversi accordi. Il tema non è stato oggetto dell’attenzione della dottrina e sul punto è consigliabile procedere con cautela. Quanto sopra potrebbe sembrare coerente con le caratteristiche del pegno non possessorio, dato che il mancato spossessamento potrebbe concretizzarsi nella permanenza di tali diritti in capo al socio imprenditore. Tuttavia, in assenza di una deroga espressa all’art. 2471 bis c.c., sembra difficile poter affermare che diritti amministrativi e patrimoniali rimangano ex lege in capo al socio imprenditore, salvo diversa volontà delle parti. In argomento, visti i possibili margini di discussione appena delineati, è bene che il contratto costitutivo del pegno non possessorio su quota di s.r.l. disciplini questo aspetto nello specifico.

In definitiva, seppur con qualche dubbio e con il consiglio di tenere monitorato l’andamento del dibattito sulla natura giuridica della quota di s.r.l., si ritiene che questa, allo stato attuale di tale discussione, possa essere oggetto di pegno non possessorio. Ciò, tuttavia, alla condizione che il pegno sia iscritto, non solo nel registro informatizzato, ma anche nel Registro delle Imprese, che rappresenta l’unico registro pubblico in grado di fornire indicazioni utili circa l’assetto proprietario ed eventuali gravami nella società a responsabilità limitata.

Note

[1] Si sono occupati della tematica nello specifico: S. Ambrosini, Il pegno non possessorio ex lege n. 119/2016, in www.ilcaso.it; F. Murino, Prime considerazioni sul c.d. pegno non possessorio, in BBTC, 2017, I, 231 ss.; M. Campobasso, Il pegno non possessorio. “Pegno”, ma non troppo, in NLCC, 2018, 703 ss.; A. Chianale, Il pegno non possessorio su beni determinati, in Riv. dir. civ., 2019, 951 ss.; A. Busani, Registro dei pegni fuori rotta sulle quote di srl, in Il Sole 24 Ore, 13 agosto 2021, 19; Id., Pegno non possessorio iscritto anche nel Registro delle Imprese, in Il Sole 24 Ore, 25 agosto 2023, 21.

[2] Sull’argomento si vedano, tra gli altri, S. Ambrosini, (nt. 1); L. De Stefano, Il pegno non possessorio – Il pegno nel sistema codicistico ed il pegno non possessorio introdotto dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, in Nuovi Contratti e tecniche redazionali a cura di Federnotizie, 2016, 69 ss.; V. Rubertelli, Il pegno non possessorio, 9 maggio 2016, in questa rivista; I. Baghi, L’esordio del pegno mobiliare non possessorio: riflessioni sui profili processuali, in Corr. giur., 2017, 1380 ss.; G.B. Barillà, Alcune osservazioni a margine del recepimento legislativo del pegno non possessorio, in Corr. giur., 2017, 5 ss.; Id., Pegno non possessorio e patto marciano: dalla tutela statica del credito alle nuove forme di garanzia, in Giur. comm., 2017, I, 583 ss.; E. Gabrielli, Una garanzia reale senza possesso, in Nuovi modelli di garanzie patrimoniali, a cura di E. Gabrielli e S. Pagliantini, in Giur. it., 2017, 1715 ss.; F. Murino, (nt. 1), 231 ss.; M. Campobasso, (nt. 1), 703 ss.; A. Chianale, (nt. 1), 951 ss.; L. Piccolo, Istituito il “registro del pegni”: una nuova, non conclusiva, tappa per la piena operatività del pegno mobiliare non possessorio, Segnalazioni normative esecuzioni immobiliari del 13 agosto 2021, in www.notariato.it; P. Piscitello, Il pegno rotativo ex lege, in BBTC, I, 2022, 342 ss.

[3] Si veda infra al paragrafo 5, se e in che termini le quota di s.r.l. possano essere considerate beni dell’impresa.

[4] In dottrina M. Campobasso, (nt. 1), 704, lo definisce come un “sotto-tipo di pegno”.

[5] Si osserva che, già prima che il legislatore introducesse il pegno non possessorio, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina ammettevano la rotatività del pegno ordinario, ove previsto dalle parti ed entro determinati limiti. La vera novità rispetto al passato risiede nel fatto che per il pegno non possessorio la rotatività rappresenta il regime legale. Si può notare la rotatività automatica in questione rafforzi gli argomenti a sostegno della clausola di rotatività del pegno ordinario. Sull’argomento sia concesso il rinvio: G.B. Barillà, Pegno non possessorio, (nt. 2), 583 ss. e P. Piscitello, (nt. 2), 342 ss.

[6] Sul punto si veda M. Campobasso, (nt. 1), 706, il quale precisa che la norma: “non lascia spazio a dubbi che la garanzia è valida e vincolante tra le parti per effetto del semplice contratto, mentre la pubblicità è richiesta ai fini dell’opponibilità ai terzi.”.

[7] Per una trattazione più approfondita di questo aspetto, tra gli altri, si vedano: S. Ambrosini, (nt. 1); I. Baghi, (nt. 2), 1381 ss.; E. Gabrielli, (nt. 2), 1718; F. Murino, (nt. 1), 275 ss.; M. Campobasso, (nt. 1), 727 ss.; A. Chianale, (nt. 1), 972 ss.

[8] Proprio in questo senso si esprime L. Calvosa, Le altre vicende delle partecipazioni, in Le società a responsabilità limitata, a cura di C. Ibba – G. Marasà, I, Milano, Giuffrè, 2020, 703 ss.. Più in generale sul pegno ordinario su quota di s.r.l. si rinvia fra tutti a: C. Gattoni, Commento all’art. 2471-bis c.c., in Società a responsabilità limitata, a cura di L.A. Bianchi, in Società a responsabilità limitata, a cura di L.A. Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, Giuffrè, 2008, 429 ss.; G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, Il Codice Civile Commentato, fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2010; F. Briolini, Pegno, usufrutto, sequestro, in Trattato delle società a cura di V. Donativi, Tomo III, Assago, Wolters Kluwer, 2022, 406 ss.

[9] Per un’efficace ricostruzione della discussione si vedano: M. Sciuto, Le quote di partecipazione, in Le società a responsabilità limitata, a cura di C. Ibba – G. Marasà, I, Milano, Giuffrè, 2020, 517 ss. e L. Calvosa, (nt. 8), 709, nt. 11. Sull’argomento, fra tutti, si vedano anche: P. Revigliono, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata. Il regime legale, Milano, Giuffrè, 1998, 6 ss.; V. De Stasio, Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti, Milano, Giuffrè, 2008, 80 ss.; L. Di Nella, Natura e divisibilità delle quote di partecipazione, sub. art. 2468, in Commentario delle s.r.l., dedicato a G.B. Portale, a cura di A. Dolmetta e G. Presti, Milano, Giuffrè, 2011, 270 ss.

[10] Sul punto sia concesso il rinvio a L. Calvosa, (nt. 8), 709, nt. 11.

[11] Si noti che in questo senso si è pronunciata anche di recente la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 27 novembre 2019, n. 31051 in Società,2020, 689 ss.,con nota di M. Costanza, in Notariato, 2020, 173 ss., con nota di M. Ferrari e F. Mottola Lucano, e in Giur. it., 2020, 1679 ss., con nota di M.L. Passador).

[12] Questa posizione, che può considerarsi consolidata, è stata sostenuta varie volte negli ultimi decenni dalla Cassazione. Per una precisa indicazione di tali pronunce si rinvia a A. Ruotolo – D. Boggiali, Quote di s.r.l. e natura di bene mobile registrato ai fini dell’usucapione (Trib. Milano, 22 dicembre 2017), Ufficio Studi CNN, Sentenze annotate, 13 giugno 2018, in www.notariato.it e per completezza a L. Calvosa, (nt. 8), 709, nt. 11.

[13] Sul punto si veda Trib. Milano 22 dicembre 2017, in Società, 2018, 418 ss., con nota critica di E. Pedersoli. Secondo quest’ultimo va escluso che la quota di s.r.l. possa essere identificata quale bene mobile registrato poiché nel caso di pubblicità nel Registro delle Imprese di una cessione di quota di s.r.l., ai fini dell’opponibilità del trasferimento, non è sufficiente l’iscrizione, ma serve anche il requisito della buona fede.

[14] Rileva la questione A. Busani, Registro dei pegni, (nt. 1), 19; Id., Pegno non possessorio, (nt. 1), 21. In argomento si richiama anche la posizione della Commissione Civile del Consiglio Notarile del Triveneto che nell’Orientamento n. 14, in www.notaitriveneto.it, secondo cui, sebbene sembri che, dopo la riforma delle società di capitali e l’abolizione del libro soci nel 2008, la quota di s.r.l. possa essere assimilata a un bene mobile registrato, ai fini dell’ammissibilità del fondo patrimoniale sulle quote di s.r.l., la tematica della qualificazione giuridica passa in secondo piano, tenuto conto che l’art. 167 c.c. andrebbe letto in senso estensivo. Dunque, andrebbe inteso nel senso che è suscettibile di essere oggetto di fondo patrimoniale qualsiasi bene per il quale vi sia un’adeguata pubblicità rispetto al vincolo stesso. In quest’ottica, pertanto le quote di s.r.l., indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono far parte di un fondo patrimoniale, proprio per il regime pubblicitario previsto dall’art. 2470 c.c. idoneo a dare adeguata pubblicità al vincolo.

[15] In questo senso: V. Rubertelli, (nt. 2); M. Campobasso, (nt. 1), 703 ss. e A. Chianale, (nt. 1), 951 ss.

[16] In questo senso M. Campobasso, (nt. 1), 706 ss.

[17] S. Ambrosini, (nt. 1); A. Busani, Registro dei pegni, (nt. 1), 19; Id., Pegno non possessorio, (nt. 1), 21. Pare esprimersi in questo senso anche F. Murino, (nt. 1), 231 ss., il quale, tuttavia, dopo aver esposto le due opposte tesi, sopra riportate, si concentra sulla compatibilità dell’esecuzione semplificata del pegno non possessorio con il sistema pubblicitario della s.r.l.

[18] Si ritiene, comunque, di non svalutare con riguardo al fondo patrimoniale (ed estensivamente anche al vincolo di destinazione) quanto ritenuto dalla Commissione Civile del Consiglio Notarile del Triveneto nell’Orientamento n. 14, (nt.15).

[19] Con riferimento al pegno ordinario su quota di s.r.l. la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono orientate a ritenere necessaria la forma pubblica (o di scrittura privata autenticata) con annessa iscrizione nel Registro Imprese, con applicazione di quanto previsto dall’art. 2470 c.c. in tema di trasferimento di quota. Infatti, la mancanza di una norma, infatti, non può autorizzare l’interprete a prescindere dai principi generali in tema di pubblicità, divenuta essenziale ai fini dell’individuazione dei soci e di eventuali vincoli sulle quote, a maggior ragione dopo l’abolizione del libro soci. Così L. Calvosa, (nt. 8), 707.

[20] Sulla compatibilità del pegno non possessorio su quota di s.r.l. e le modalità di autotutela semplificata F. Murino, (nt. 1), 248 ss.

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