Gli incentivi fiscali per l’anno 2024
1. La Finanziaria 2024 (e le “non conferme”)
I provvedimenti legislativi di fine anno (a valere per il 2024), ed in particolare la legge finanziaria per il 2024 (L. 29/12/2023, n. 213) si sono contraddistinti più per le mancate conferme e proroghe delle agevolazioni fiscali in vigore nel 2023 che per la previsione di nuovi incentivi fiscali per il settore immobiliare.
Le uniche conferme riguardano:
la possibilità di rivalutare il valore di terreni alla data del 1° gennaio 2024 (pagando un’imposta sostitutiva del 16%) (art. 1, c. 52 e 53, legge 213/2023);
la possibilità di rivalutare il valore di partecipazioni societarie alla data del 1° gennaio 2024 (pagando un’imposta sostitutiva del 16%) (art. 1, c. 52 e 53, legge 213/2023).
Non sono state, invece, confermate le seguenti agevolazioni già in vigore nel 2023:
le agevolazioni per le assegnazioni e le cessioni di immobili diversi da quelli strumentali utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa da parte di società ai propri soci e per la trasformazione di dette società in società semplici (già scadute peraltro il 30 novembre 2023);
le agevolazioni in materia di imposte sui trasferimenti e sui mutui a favore di acquirenti di immobili di età inferiore ai 36 anni con ISEE inferiore a €. 40.000,00;
la detrazione di imposta pari al 50% dell’IVA pagata a seguito dell’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica “A” o “B”” cedute da impresa costruttrice.
2. SuperBonus
Significativo ridimensionamento si deve registrare per il cd. Super-Bonus.
Dal 2024 possono fruire del Super-Bonus i soli interventi finalizzati all’efficientamento energetico (interventi “trainanti” ed interventi “trainati), alla riduzione del rischio sismico ed all’eliminazione delle barriere architettoniche (se abbinati ad almeno uno dei cd. “interventi trainanti” di efficientamento energetico ovvero di riduzione del rischio sismico) se effettuati:
dai condomini;
da persone fisiche con riguardo ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cd. mini-condomini);
dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale.
La detrazione Super-Bonus spetta nella misura del 70% (in taluni casi il SuperBonus può essere meno conveniente degli incentivi ordinari; si pensi agli interventi di eliminazione di barriere architettoniche; per taluni di tali interventi si può fruire sino al 31/12/2025 della detrazione nella misura del 75%).
Il SuperBonus non trova più applicazione nel 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche, al di fuori del caso dei “mini-condomini”, ferma restando la possibilità per questi soggetti di accedere ai vari Bonus (bonus ristrutturazione, Eco-bonus, SismaBonus) nelle misure rafforzate in vigore sino al 31 dicembre 2024).
Il SuperBonus non trova più applicazione nel 2024 neppure per interventi posti in essere agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Non sono state previste proroghe per chi aveva in corso lavori fruenti del SuperBonus. Tuttavia per coloro che avevano già esercitato l’opzione per la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, l’art. 1 del D.L. 29/12/2023, n. 212 assicura la possibilità di conservare i benefici SuperBonus goduti, stabilendo che tali benefici non saranno oggetto di recupero pur in mancanza dell’ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche prescritto dall’art. 119 Dlgs 34/2020. Pertanto, non si perdono le agevolazioni già godute sugli stati di avanzamento lavori già completati, anche se non sono stati conclusi i lavori, fermo restando che con riguardo alle spese per il completamento dei lavori, sostenute nel 2024, si potrà fruire delle agevolazioni secondo le regole più “restrittive” vigenti nel 2024.
Non spetta comunque la detrazione nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione stessa.
E’ prevista, inoltre, la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui sopra con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, reddito da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.lgs 34/2020, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi fruenti del SuperBonus, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Detto contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
3. Bonus eliminazione barriere architettoniche
La detrazione di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, con valenza sino al 31 dicembre 2025, già prevista per ogni intervento comunque finalizzato al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, viene ora, dall’art. 3, D.L. 29/12/2023, n. 212, limitato, con decorrenza dal 30 dicembre 2023, ai soli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi per oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Si rammenta che tale detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
€. 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
€. 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità;
€. 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità.
Dal 1° gennaio 2024 inoltre, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 D.L. 29/12/2023, n. 212 non è più consentita l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, se non in specifiche e limitate ipotesi quali elencate nell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 16/02/2023 n. 11 conv. con legge 11/04/2023, n. 38 (nel testo modificato dal suddetto art. 3, D.L. 212/2023).
In ogni caso per le spese sostenute in relazione ad interventi per i quali alla data del 29 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, ovvero per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, qualora a detta data siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, la disciplina applicabile (per quanto riguarda sia i presupposti della detrazione che la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura) rimane quella in vigore prima del 30 dicembre 2023 ossia quella antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 212/2023.
4. Bonus Edilizio e posti auto
Nessuna novità rispetto al 2023. Per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute. Importo massimo di spesa ammesso sul quale calcolare la detrazione: €. 96.000,00. Detrazione da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (dal 1° gennaio 2025 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di €. 48.000,00 con ripartizione in dieci rate annuali di pari importo, tornando a trovare applicazione la disciplina a regime dettata dal TUIR).
5. EcoBonus (per interventi di efficientamento energetico)
Nessuna novità rispetto al 2023. Per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute. Importo massimo di spesa ammesso sul quale calcolare la detrazione: €. 96.000,00. Detrazione da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (dal 1° gennaio 2025 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di €. 48.000,00 con ripartizione in dieci rate annuali di pari importo, tornando a trovare applicazione la disciplina a regime dettata dal TUIR).
Sino al 31 dicembre 2024 è prevista, inoltre, una detrazione rafforzata, da ripartire il 10 rate annuali, pari al 65%, delle spese sostenute con riguardo ai seguenti interventi di efficientamento energetico:
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria; detrazione massima prevista: €. 100,000,00;
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), detrazione massima prevista: €. 60,000,00;
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali; detrazione massima: €. 60,000,00;
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, se accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02) ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, ovvero le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione; detrazione massima €. 30.000,00;
la sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; detrazione massima €. 30.000,00;
l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; detrazione massima prevista: €. 100.000,00;
l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (non è previsto un limite massimo di detrazione per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto MISE 6 agosto 2020 che ha introdotto un limite massimo di detrazione di €. 15.000,00).
Specifiche detrazioni rafforzate (dal 70% all’85%) sono inoltre previste per interventi di efficientamento energetico su parti comuni condominiali.
6. SismaBonus (per interventi di riduzione del rischio sismico)
Nessuna novità rispetto al 2023. Per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute. Importo massimo di spesa ammesso sul quale calcolare la detrazione: €. 96.000,00. Detrazione da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (dal 1° gennaio 2025 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di €. 48.000,00 con ripartizione in dieci rate annuali di pari importo, tornando a trovare applicazione la disciplina a regime dettata dal TUIR).
Sono previste in via transitoria (sino al 31 dicembre 2024) le seguenti particolari agevolazioni:
per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1° gennaio 2017 la detrazione si applica nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 per unita immobiliare ma la detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, qualora dall’intervento eseguito deriva una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione si applica nella misura del 70% della spesa sostenuta; in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione si applica nella misura dell’80%; le predette detrazioni si applicano su un ammontare massimo di spesa di €. 96.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo;
per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, relative ad interventi su edifici ubicati in zona sismica 1-2-3 attivati dopo il 1 gennaio 2017, qualora gli interventi comportanti riduzione del rischio sismico, siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione, si applica nella misura del 75% (in caso passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero nella misura dell’85% (in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori). Le predette detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a €. 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo;
per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione pari all’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore ovvero pari all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a €. 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 10 quote annuali di pari importo.
7. Bonus Acquisti
I c.d. “Bonus Acquisti” sono i bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare che sorgono in occasione della stipula di un atto di compravendita immobiliare; si tratta in particolare:
del Bonus Acquisti per Edifici ristrutturati;
del Bonus Acquisti per Box auto e parcheggi;
del Bonus Acquisti per interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. “SismaBonus Acquisti”).
Non si registrano novità rispetto al 2023.
A) Bonus Acquisti per Edifici ristrutturati
Per le spese documentate e sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di euro 96.000,00; la detrazione dovrà essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Dal 1° gennaio 2025 si tornerà alla misura del 36% su un importo massimo di euro 48.000,00.
B) Bonus Acquisti per Box auto e parcheggi
Per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella misura del 50%, fino ad un ammontare massimo di euro 96.000,00; la detrazione dovrà essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Dal 1° gennaio 2025 si tornerà alla misura del 36% su un importo massimo di euro 48.000,00.
C) SismaBonus Acquisti
Trattasi di agevolazione “transitoria”, non a regime, destinata a cessare il 31 dicembre 2024 (salve eventuali proroghe). Grazie al Sisma Bonus Acquisti l’acquirente potrà usufruire di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore. L’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2024. Dopo tale data (come sopra già precisato), non sarà più possibile avvalersi del Sisma Bonus Acquisti (salvo eventuali nuove proroghe).
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