10 Gennaio 2024

Banca Dati Antiriciclaggio: qualche domanda per il CNN

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n. 293) in vigore dal 17 dicembre 2023, riporta all’art. 2-bis, introdotto in sede di conversione, una norma già stralciata dalla legge di Bilancio 2024.

L’art. 2-bis in questione modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), inserendo il nuovo art. 34-bis rubricato “Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione”.

Il nuovo articolo introduce la possibilità per gli organismi di autoregolamentazione (gli ordini professionali, tanto per capire meglio) di istituire una banca dati informatica centralizzata di documenti, dati e informazioni acquisiti dagli iscritti in occasione dell’adeguata verifica della clientela.

Il Consiglio Nazionale del Notariato non ha fatto mistero del suo grande entusiasmo per questo strumento, sia in sedi istituzionali che presso la stampa specializzata (vedi ad esempio l’articolo sul Sole 24Ore del 30 ottobre 2023 che riportava la nostra categoria già al lavoro ancor e ben prima della norma istitutiva).

Poiché, alla luce della norma, fatichiamo a comprendere e condividere tale entusiasmo e poiché è giusto che la categoria sia ben informata su quanto il Consiglio Nazionale intende fare sul punto e sulle ricadute della istituzione di una simile banca dati sulla quotidianità di tutti, poniamo al Consiglio Nazionale quattro domande relative ai costi e benefici della eventuale istituzione di tale banca dati, che speriamo trovino adeguata risposta.

1. Quali “dati, documenti e informazioni” ogni notaio dovrà caricare sulla Banca Dati? Con quali tempistiche rispetto alla stipula degli atti? Qual è il maggior onere per i notai e a fronte di quale utilità? E quale è l’impatto in termini di impegno di ore lavoro e di organizzazione, e quindi l’onere economico, per i singoli studi?

Il comma 1 dell’art. 34 bis richiede che vengano trasferiti sulla banca dati i dati documenti e informazioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. 231/2007. In pratica potrebbe trattarsi dell’intero set di dati raccolti ai fini dell’antiriciclaggio (modulistica, copie di documenti, titoli di pagamento, e anche la copia dell’atto, che, secondo la costante affermazione del CNN, già contiene buona parte dei dati utili a fini antiriciclaggio). L’ultimo periodo dell’art. 1 consente al CNN di scegliere quali dati inserire.

Il set di informazioni richiesto è notevole, il suo caricamento appare oltremodo oneroso, ed una limitazione a pochi dati porterebbe ad un sistema inutile per i notai.

Inoltre, il comma 2 richiede che il caricamento sia effettuato senza ritardo. Ma ritardo rispetto a cosa? E rispetto a quali dei conferenti l’incarico (acquirente, venditore etc.)? Le regole tecniche del CNN arrivano con gran fatica a dire che il perfezionamento dell’incarico può avvenire al momento dell’atto, ma ciò, almeno per alcune parti dall’atto (es. acquirente) spesso non sembra facilmente sostenibile.

2. Qual è il beneficio per il notaio rispetto agli obblighi e responsabilità che già lo riguardano in merito allo svolgimento dell’attività di adeguata verifica?

A fronte delle attività maggiori richieste non vediamo alcuna attenuazione negli obblighi e meno ancora nella responsabilità che già conosciamo. Anzi, la norma precisa che “qualora dalla banca dati, …, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi …, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all’articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell’avviso.

Quindi, un semplice malfunzionamento del sistema esporrà il notaio a responsabilità. Immaginiamo sarà pertanto consentito al notaio chiedere i danni alla struttura gestita dall’organismo di autoregolamentazione.

Ci sembra non ci sia alcuna similitudine con il sistema spagnolo, che inoltra la segnalazione al posto del notaio.

3. Il sistema comporta responsabilità ulteriori per il notaio?

Il comma 9 dell’art. 2 bis sancisce che Guardia di Finanza, MEF, e UIF possono utilizzare il contenuto della Banca Dati per tutte le loro finalità istituzionali, ivi compresi i controlli sui notai. Quindi il sistema non è di aiuto alle istituzioni soltanto per l’individuazione di attività criminose ma anche per raccogliere informazioni ai fini di un più preciso controllo, e conseguente irrogazione di sanzioni, sui notai. Visto l’esito dei controlli degli ultimi anni, non capiamo l’opportunità dell’istituzione di questa banca dati.

Il comma 18 dell’art. 34 bis prevede che in caso di violazioni gravi, sistematiche o ripetute degli obblighi relativi alla Banca Dati si apre il procedimento disciplinare che prevede una sanzione minima di due mesi di sospensione (art. 66). Alla luce della tendenza a considerare praticamente sempre la violazione grave, ripetuta e sistematica che si riscontra nei decreti sanzionatori cosa comporterebbe in termini di rischio di sanzioni disciplinari? Ed inoltre, può una sanzione disciplinare esistere per il solo fatto che un organo di autoregolamentazione ha deliberato facoltativamente di istituire tale banca dati?

4. Qual è il costo, in termini economici, della tenuta di una simile banca dati? E’ stato stimato un costo di impianto? È stato stimato un costo di gestione? Il personale da assumere? (in Spagna si tratta di almeno 15 persone). Con quale impatto sul bilancio del CNN e con quali risorse aggiuntive da richiedere alla categoria?

È evidente che l’assorbimento di risorse economiche ha senso nella misura in cui l’innovazione porti un beneficio alla categoria e, alla luce delle precedenti considerazioni, non ne abbiamo intravisti. Altrimenti significa distrarre tali risorse da altri progetti più importanti. Ricordiamoci che ci sono sicuramente altri progetti strategici che meritano la massima considerazione. Perché dovremmo usare il nostro denaro per istituire la banca dati?

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