2 Gennaio 2024

Calcolo dell’usufrutto ai fini fiscali 2024

di Giovanni Rizzi

Si riporta la tabella con le percentuali di calcolo, ai fini fiscali, dell’USUFRUTTO e della NUDA PROPRIETÀ, in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito dell’intervenuta variazione del tasso legale di interessi (passato dal 5% al 2,5%) giusta decreto Ministero dell’Economia e Finanze 29 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2023), percentuali calcolate avuto riguardo al prospetto dei coefficienti approvato con decreto Ministero dell’Economia e Finanze 21 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023).

Nella Tabella, in relazione alle fasce di età dell’USUFRUTTUARIO (anni già compiuti), vengono riportate le percentuali, rispetto al valore della piena proprietà, da riferire rispettivamente all’usufrutto ed alla nuda proprietà (esempio: usufruttuario anni 62 compiuti; valore piena proprietà €. 100.000,00; valore usufrutto 55%= €. 55.000,00.; valore nuda proprietà 45%=€. 45.000,00). Dette percentuali sono rimaste invariate (nonostante la modifica del tasso legale e dei coefficienti) rispetto a quelle in vigore nel 2023.

Età usufruttuario

Valore usufrutto

Valore nuda proprietà

da 0 a 20

95%

5%

da 21 a 30

90%

10%

da 31 a 40

85%

15%

da 41 a 45

80%

20%

da 46 a 50

75%

25%

da 51 a 53

70%

30%

da 54 a 56

65%

35%

da 57 a 60

60%

40%

da 61 a 63

55%

45%

da 64 a 66

50%

50%

da 67 a 69

45%

55%

da 70 a 72

40%

60%

da 73 a 75

35%

65%

da 76 a 78

30%

70%

da 79 a 82

25%

75%

da 83 a 86

20%

80%

da 87 a 92

15%

85%

da 93 a 99

10%

90%

Oltre

non previsto

non previsto

Calcolo rendita (o pensione) perpetua, a tempo indeterminato o a tempo determinato

L’art. 1 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 21 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023) fissa anche i nuovi “valori multipli” da utilizzare per il calcolo delle rendite (o pensioni) perpetue, a tempo indeterminato o determinato, in relazione a quanto prescritto dall’art. 46, c. 2, lett. a) e b) del Testo Unico in materia di imposta di registro (DPR 26.4.1986 n. 131) e dall’art 17, c. 1, lett. a) e b) del testo Unico in materia di imposta di successione e donazione (Decreto legislativo 31.10.1990 n. 346):

rendita o pensione perpetua o a tempo indeterminato: il valore è pari a 40 volte l’annualità
rendita o pensione a tempo determinato: il valore è pari al valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale di interesse (dal 1° gennaio 2024 pari al 2,5% annuo), in nessun caso superiore a 40 volte l’annualità.

Decorrenza dei nuovi coefficienti

L’art. 2 del decreto Ministero dell’Economia e Finanze 21 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023) dispone che le disposizioni relative ai nuovi coefficienti e criteri per la determinazione del valore dell’usufrutto o della rendita si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2024.

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