9 Novembre 2023

Fideiussioni e decadenza dei termini ex art. 1957 c.c.: una sentenza esemplare del Tribunale di Firenze

Il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. pone a carico del contraente, nei cui confronti la stessa clausola produce effetti, decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni che impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato avverso il debitore principale. Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., sia dell’art. 33, secondo comma, lett. t) del Codice di Consumo (D.lgs. n. 206/2005). Il garante deve ritenersi liberato dal vincolo fideiussorio con riferimento al credito oggetto di ingiunzione, e la banca decaduta dal diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni di credito, se difetta la prova dell’attivazione, da parte della banca creditrice, di istanze giudiziali nei termini di cui all’art. 1957 c.c. Così ha stabilito il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2807 del 4 ottobre 2023.

Read More 

Potrebbero interessarti

13 Gennaio 2025

La Cassa del Notariato incontra i notai vincitori dell’ultimo concorso

L’augurio del Pres. Vincenzo Pappa Monteforte ai notai vincitori dell’ultimo concorso: “Siate previdenti e non dimenticate mai la deontologia. Con una consapevolezza: la nostra Cassa non è solo erogatrice della pensione futura ma sostiene i propri iscritti in tutto l’arco della vita professionale e oltre”. Read More 

For International

Customers

  Providing best solutions in a framework of a legal certainty.   dr. Gaetano d’Abramo has been working in the corporate and real estate field since 1990. For any request you can write direct... Read more