29 Settembre 2023

Under 36: gli archivi contro la ratio legis

di Cesare Licini

Il Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale degli Archivi notarili dovrebbe condividere la priorità assoluta di favorire in ogni modo la massima legittima estensione delle norme che riducono i costi dell’accesso dei giovani alla casa, guardandosi da velleitari dinieghi di agevolazioni e pretesi recuperi, il cui peso finirà per ricadere nelle tasche proprio di quei giovani beneficiari che si vogliono favorire, ma che dovendo rimborsare il notaio escusso, ne subiranno economicamente il costo ultimo.

Invece l’Ufficio Centrale, condividendo il parere emesso dall’Avvocatura dello Stato in data 26 luglio 2023, con decreto 16 agosto 2023 afferma che l’art. 64 del “Decreto Sostegni-bis” non ha previsto testualmente la riduzione degli onorari notarili come invece fa al comma 497 dell’art.1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (modificata da ultimo, dall’art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2006 n. 296). E ne deduce che non si possa fare applicazione, neppure analogica, della riduzione dei parametri notarili, e di conseguenza, delle tasse e dei contributi, perché gli aspetti regolamentari sarebbero diversi, e le finalità, peculiari alle due discipline. Quindi non estensibili, anche alla luce di un riferimento di rilevanza costituzionale basato sull’art. 23 Cost. (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”) e di altri valori e principi espressi da ulteriori norme a tutela dei compensi professionali, con particolare riguardo alla specifica norma regolamentare di settore di cui all’art. 7 decreto Ministro della Giustizia 265 del 2012 che ammette la riduzione degli onorari e parametri notarili per oneri e contribuzioni solo nei casi espressamente previsti dalla Legge.

Pertanto conclude che non è consentito applicare congiuntamente, le riduzioni degli onorari e quindi di tassa d’archivio e contributi notarili spettanti agli Archivi notarili come quantificati col sistema “prezzo-valore” ex comma 497 art.1, legge 266 del 2005, anche sugli atti di trasferimento di prime case a favore di under 36 con ISEE inferiore a 40.000 euro, regolati dal “Decreto Sostegni-bis”, perché manca in questo testo alcun rinvio specifico al sistema prezzo-valore.

Un primo argomento addotto dalla tesi ministeriale, che fa un po’ sorridere,  sostiene ad probationem che la mancata previsione di riduzioni degli onorari notarili “appare essere stata oggetto di esame da parte del Governo, che non ha inserito la riduzione nel testo definitivo”; ma dal testo del Lavori preparatori dei progetti di legge, ”Atto Camera n. 3132”, nell’esplicazione dei commi 6-11 non vi è alcuna traccia che questa prospettiva sia stata espressamente presa in considerazione e sia stata risolta negativamente: semplicemente, non se ne parla, e questo silenzio ha una spiegazione, come si vedrà, e non è quella ministeriale; ma delude un po’ per il solo fatto di essere stato usato come argomento a favore, qualcosa che, forse, al massimo sarà stato accennato nelle chiacchiere di una pausa caffè durante il consiglio dei ministri. Ma come si dimostrerà, forse l’omissione non è stata casuale, perché per le ragioni che subito vedremo, è più probabile, ammesso che se ne sia parlato, che la decurtazione sia stata ritenuta “naturalmente sistematica” e quindi compresa nel pacchetto, senza bisogno di dichiararla espressamente.

Più serio indubbiamente è affermare che il regime del ‘prezzo-valore’ “ha un’evidente valenza agevolativa, laddove consente al contribuente di scegliere, tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile, quello ritenuto meno oneroso e, quindi, più conveniente”. E dunque, per la Direzione, la sua applicazione deve essere garantita, a prescindere dal contesto acquisitivo del bene.

Veniamo al versante della natura dei compensi notarili. L’art. 1, comma 497 citato, contempla come compenso soggetto a riduzione, solo l’onorario di repertorio, non anche i diritti accessori, le indennità e gli altri compensi previsti dalla tariffa notarile (G. Petrelli, In tema di riduzione degli onorari notarili, Parere pro veritate, in Riv.Not., 3-4/2006, pagg. 619 ss). Ragioni letterali vogliono che le norme tariffarie in materia notarile tengano distinti gli «onorari d’atto in senso proprio», graduali o fissi, da un lato, rispetto a «diritti accessori», «indennità», «compensi» per prestazioni professionali (art. 30), per prestazioni non strettamente connesse con l’esercizio della funzione pubblica (art. 34, comma 2), e «rimborsi spese» (già nell’art. un. della L. 5 marzo 1973, n. 41). E a quegli «onorari in senso proprio» a repertorio, si riferisce l’art. 15 della tariffa, che impone al notaio di versare per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, una «percentuale degli onorari a lui spettanti». Gli «onorari professionali repertoriali» sono anche l’oggetto dell’art. 4 della legge notarile, come modificato dall’art. 2, comma 4-septies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, ai fini della definizione della tabella delle sedi notarili.

Solo a questi «onorari in senso proprio» allude l’interpretazione sistematica della riduzione tariffaria, perché solo essi costituiscono il compenso per la prestazione di un servizio pubblico, e possono quindi essere parzialmente sacrificati d’autorità a fronte di interessi di carattere generale e di rango poziore (mentre i compensi per l’attività professionale, che sono la giusta retribuzione del notaio quale lavoratore autonomo, sono salvaguardati ai sensi dell’art. 36 della Costituzione,).

Ed è ovvio: la riduzione di onorari «è razionalmente giustificata dal fatto che l’onorario costituisce nella sua essenza il prezzo di un servizio pubblico: in fondo il “gemellaggio” delle riduzioni d’onorario con i benefici fiscali presuppone tutto ciò, perché gli «onorari in senso proprio» costituiscono la parte, per così dire, privatisticamente indisponibile, ma a disposizione della legge a causa della sua natura pubblica, del giusto compenso complessivamente spettante al libero professionista per la propria opera professionale» (Falzone-Alibrandi, Onorari notarili ridotti, in Dizionario enciclopedico del Notariato, III, Roma, 1977, pag. 182). La stessa Corte costituzionale, alla luce degli artt. 35, comma 1, e 36, comma 1, e 3 Cost., riconosce la legittimità costituzionale delle riduzioni di onorari così intesi, proprio in quanto costituenti il corrispettivo dell’attività di pubblico ufficiale; come tali, in presenza di interessi superiori, sottomessi, ove così ritenga il legislatore, a pacchetti di agevolazione tariffaria. Concludiamo pertanto, che la riduzione ex lege prevista dall’art. 1, comma 497, della L. n. 266 del 2005, riguarda solo l’onorario di repertorio, non anche i compensi, i diritti e le indennità.

L’Agenzia delle Entrate spiega nella Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, che l’articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, rubricato “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, introduce agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, con la finalità di favorire l’autonomia abitativa favore juventutis, mediante l’esenzione dal pagamento delle imposte indirette. Abbiamo visto sopra che è la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 6 del 2014) ad affermare che il regime del ‘prezzo-valore’ ha un’evidente valenza di favore, che ha rango costituzionale perché contribuisce a facilitare l’accesso dei meno abbienti a migliori condizioni esistenziali realizzando il sogno dell’autonomia abitativa.

In questo contesto valoriale, rientra pienamente anche la previsione che gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento: la riduzione dei compensi è a tutta evidenza, una componente primaria del complessivo pacchetto di sconti a vantaggio dei giovani acquirenti.

La stessa Circolare n. 12/E del 2021 spiega inoltre che ai soli fini della determinazione della base imponibile, in caso di accertata insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 64 del Decreto Sostegni-bis, il contribuente può beneficiare degli effetti della disciplina del c.d. “prezzo-valore”, recata dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a condizione che ne abbia fatto espressa richiesta nell’atto di acquisto. L’A.E. in quel documento di prassi suggerisce anche che in tali ipotesi la parte, cautelativamente, manifesti espressamente la relativa opzione nell’atto di acquisto, anche se l’Ufficio Centrale Archivi Notarili non manca di bollare questa subordinata, dichiarandola non sufficiente a giustificare una “riduzione di onorari non prevista”, benché essa sia, già di per sé, indice della “porosità” fra i due sistemi fiscali, che lo stesso documento di prassi giudica “comunicanti”.

Ma ancora di più, quell’art. 1, comma 497 legge 266 del 2005 che testualmente dice che su richiesta della parte acquirente, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato col criterio del moltiplicatore della rendita catastale, per la Circolare in oggetto “tecnicamente non costituisce un’agevolazione fiscale, ma rappresenta solo una diversa modalità di determinazione della base imponibile”, cioè il valore. È un dato fondamentale per il tema in oggetto, perché il Testo Unico 26 aprile 1986 n. 131 delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, ruota intorno all’articolo 43, giusta il quale la base imponibile è costituita, per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore – appunto – del bene o del diritto: dunque un dato che deve sempre essere riportato in atto, a prescindere dal trattamento fiscale e anche se esente. Imponibile quindi, cioè valore, non imposta, di cui può essere concessa l’esenzione, ma che costituisce un ex post autonomo rispetto alla indipendente premessa valoriale che la precede.

Il che apre la sua determinazione, alle modalità che abbiamo già ricordato, e a cascata, all’applicazione degli effetti che esse recano, e rende indipendente dalla presenza di un’aliquota di imposta, il ricorso a quelle dell’art. 1 comma 497 che riducono l’onorario notarile.

È poi ancora la Corte costituzionale a riconoscere – l’abbiamo visto sopra – la legittimità costituzionale delle riduzioni di onorari perché sono il corrispettivo della prestazione di un servizio pubblico del pubblico ufficiale; come tale, in presenza di interessi superiori, sottomesso ad agevolazioni tariffarie, se così ritiene il legislatore.

Ma adesso ci appare evidente come, al di là della grossolana volontà di risolvere la questione in base alla mera interpretazione letterale che esclude una prescrizione, semplicemente perché non è scritta (da cui traspare l’evidente intenzione di garantire entrate al Fisco, anche se al prezzo di conculcare diritti esistenziali costituzionali, e fino ad arrivare, come sopra osservato, anche ad una non richiesta e non dovuta difesa costituzionale dei compensi della prestazione professionale notarile, ex art. 23 Cost.), e ben lungi dal condividere che “gli aspetti regolamentari sono diversi e le finalità sono peculiari alle due discipline e quindi non estensibili”, è esatto invece che si decida di adottare l’ovvia e coerente interpretazione analogica, assiologica e sistematica correttamente orientata in senso costituzionale; e che poi si colleghino i punti di quanto detto, in un modello funzionale olistico che ha come stella polare, di permettere ai giovani di ottimizzare tutte le possibili opportunità in senso lato fiscali e contributive. È evidente che questo punto di riferimento attrae a sé, esenzioni o riduzioni fiscali, e riduzione degli onorari notarili, tutti accomunati, “gemellati”, dalla stessa causa giuridica di favor, per così dire. In questo scenario, una riduzione degli onorari notarili è connaturale al contesto agevolativo, tanto quanto l’esenzione dalle imposte indirette, molto più che se la si volesse escludere.

Peraltro, a confermare questo assunto, sta che entrambe le norme fiscali condividono gli stessi presupposti: deve trattarsi di trasferimento di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis all’art. 1, Tariffa Parte Prima, allegata al Testo unico registro, n. 131 del 26.4.1986.

Identità teleologica e di ratio legis quindi; dove la mancata estensione testuale anche alla riduzione degli onorari degli atti notarili perde valore escludente mentre ne rivela il carattere inclusivo, perché la norma sugli “under 36” si limita a definire i contorni normativi del progetto, fermo che tutto ciò che rientra nel quadro generale immutato delle condizioni oggettive legali della nota II-bis integrato dal comma 497 dell’art.1, legge 266 del 2005 e dall’art. 64 del “Decreto Sostegni-bis”, fa da giustificazione alle previsioni accessorie che già oggi ne discendono.

Mentre prevale e deve prevalere la conferma di situazioni che a questo punto sono implicite, perché condividendo, anzi, realizzando, con la decurtazione inutilmente contestata dall’Ufficio, la migliore possibile estensione della stessa filosofia di favore, anch’esse contribuiscono ad alleviare il costo economico finale della casa a carico dei giovani, né più né meno di ogni altra esenzione.

Tutto è connotato da valenza costituzionale se davvero si vuole il “contrasto al disagio giovanile”, facendo risparmiare ai giovani anche quella seppur piccola somma sugli onorari notarili invece di versarli allo Stato, o non costringendoli a rimborsarne il recupero che si sta attuando, e che non è una banalità; ben sappiamo per l’esperienza di vita quotidiana dei nostri studi notarili, quanto pesino anche pochi euro per le persone che faticosamente riescono a comprare la casa. A meno che non si pretenda dai notai il beau geste di rinunciare a chiederli indietro, per solidarietà civile.

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