15 Settembre 2023

La scissione mediante scorporo(art. 2506.1 c.c.)

1. Aspetti introduttivi

L’art. 51, comma 3, del D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 (attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere) ha apportato alcune modificazioni al Libro V, Titolo V, Capo X, del codice civile, consistenti nell’inserimento, dopo l’art. 2506, del nuovo art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo) [1], nonché in alcune aggiunte al testo degli artt. 2506-bis e 2506-ter [2].

La normativa è di matrice europea ed infatti la scissione mediante scorporo è concepita dalla direttiva (UE) 2019/2121 come scissione transnazionale, venendo successivamente estesa alle operazioni domestiche in sede di recepimento [3]. Ne consegue che l’operazione si può realizzare indifferentemente sia tra società nazionali sia – ricorrendo i presupposti di cui al D. lgs. n. 19/2023 – tra società nazionali e società estere [4].

Trattasi di un istituto nuovo, potenzialmente interessante per l’attuazione di diverse finalità pratiche, quali ad esempio:

creare la holding di famiglia [5];
creare una sub-holding [6];
nell’ambito di un gruppo societario, creare anelli intermedi della catena partecipativa [7];
in relazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale e al subentro di nuovi soci in grado di apportare utili sinergie operative al business aziendale che si intende circoscrivere in capo alla beneficiaria [8];
suddividere differenti attività svolte da un ente in uno o più soggetti così da procedere ad una pianificazione industriale più efficace (ramificazione verticale) [9].

2. Differenze rispetto alla scissione “ordinaria”

La principale novità della scissione mediante scorporo è che le azioni o quote, emesse dalla società beneficiaria a fronte del patrimonio assegnato, non sono attribuite ai soci della società scissa bensì alla stessa società scissa [10].

Inoltre, il nuovo modello di scissione si differenzia da quello tradizionale in quanto con essa non si realizza una riduzione del patrimonio netto contabile della scissa [11]. La scissa, per effetto dello scorporo, riceve infatti partecipazioni che vanno a sostituire i beni di primo grado (attività e passività) oggetto di trasferimento, con la conseguenza che il suo patrimonio netto contabile rimane invariato [12].

Ne deriva che, in linea di principio:

l’entità del patrimonio della beneficiaria va determinato in misura pari al valore netto contabile che gli asset assegnati hanno in capo alla scissa alla data di efficacia dell’operazione (allocando gli stessi tra capitale sociale ed eventualmente riserva da scissione);
la scissa, dal canto suo, registra una mera “permutazione patrimoniale”, traslando per intero il valore netto contabile degli asset assegnati su quello della partecipazione al capitale della beneficiaria [13].

3. Differenze rispetto al conferimento

La scissione con scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c. è un’operazione tipica (formalmente ricompresa tra le operazioni di scissione), nell’ambito della quale è possibile ottenere un risultato strutturalmente identico al conferimento [14].

Tuttavia – come anche si dirà in seguito – mentre il conferimento è un’operazione traslativa, la scissione concreta una vicenda successoria (o modificativa), sicché la beneficiaria subentra nella stessa posizione giuridica della scissa per quanto attiene agli elementi dell’attivo e del passivo trasferito [15].

Ulteriore differenza è data dal fatto che il conferimento, rispetto alla scissione, si caratterizza:

per essere meno articolato (avendosi unicamente la delibera assembleare della conferitaria che ne dispone l’aumento di capitale e, quindi, il conseguente atto di conferimento);
per l’obbligo (nelle società di capitali) dell’acquisizione di idonea valutazione peritale dei beni in natura o crediti che ne formano oggetto [16].

Inoltre, mentre la scissione consente il trasferimento di attività e passività, non sono invece conferibili debiti o passività, a meno che non rientrino all’interno del bene conferito o siano allo stesso strettamente inerenti [17].

4. Requisito della continuazione dell’attività della scissa

Piuttosto discutibile è la previsione per cui “con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività” (sottolineatura aggiunta).

Non si registra, al riguardo, unanimità di vedute:

una (forse preferibile) tesi osserva che l’unica condizione posta dalla norma è che la scissa debba continuare la propria attività; di conseguenza, la previsione dovrebbe essere letta come mera preclusione ad una scissione totale [18];
secondo una diversa impostazione, la norma andrebbe intesa nel senso più stringente di continuazione dello stesso tipo di attività esercitata prima della scissione, con il corollario che la scissione mediante scorporo non potrebbe legittimamente utilizzarsi per operazioni di integrale attribuzione dell’azienda (con conseguente modifica dell’attività della scissa in holding) [19];
per altra tesi (per così dire intermedia), la scissa dovrà connotarsi come holding mista (cioè con oggetto sociale caratterizzato dalla gestione di partecipazioni oltre che da altre preesistenti attività industriali o commerciali), ma resterebbe ferma la possibilità di avviare una nuova attività operativa diversa da quella originaria, anche in base alla diversa consistenza del patrimonio residuo [20].

5. Possibilità che la scissione mediante scorporo avvenga (anche) a favore di società beneficiaria preesistente

Pur con palesi refusi, la norma dispone che “con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa” (sottolineatura aggiunta).

Anche a tale riguardo non si registrano posizioni unanimi:

un’opinione restrittiva, valorizzando il tenore letterale dell’art. 2506.1 c.c., sostiene che beneficiaria di una scissione mediante scorporo possa essere soltanto una società di nuova costituzione [21], che dovrà risultare partecipata in via totalitaria dalla scissa [22];
secondo altra impostazione, stante il marcato “polimorfismo” della scissione [23], non vi sarebbe ragione per escludere la fattibilità di una scissione con scorporo nei confronti di beneficiaria preesistente interamente partecipata dalla scissa (sia con, che senza aumento del capitale della beneficiaria, e quindi financo senza assegnazione di azioni o quote alla scissa) [24].

Quest’ultima tesi appare preferibile dal momento che, anche nel caso in cui la beneficiaria sia preesistente ed interamente posseduta dalla scissa, non si pone alcun problema di concambio (né delle informazioni e dei presidi ad esso collegati) né di tutela dei soci dissenzienti [25]. D’altro canto, lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto tramite una fusione per incorporazione immediatamente a ridosso dello scorporo [26].

6. Possibilità che la scissione mediante scorporo abbia ad oggetto (anche solo) singole attività o passività

L’art. 51 del D. Lgs. n. 19/2023 – su delega di “prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione con le semplificazioni previste dall’articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132 e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante” (art. 3, comma 1, lettera p), Legge n. 127/2022) – ha introdotto la nuova figura “al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività” (sottolineature aggiunte) [27].

Pare, pertanto, assodato che la scissione mediante scorporo possa essere utilizzata sia per l’assegnazione di compendi aziendali che di singoli asset, non essendovi alcuna limitazione quanto agli elementi patrimoniali trasferibili [28]. Sembrerebbe così sdoganata, anche in linea generale, la possibilità di effettuare operazioni di scissione aventi ad oggetto singoli beni (non costituenti aziende) [29].

7. Possibilità che la scissione mediante scorporo avvenga a favore (anche) di una pluralità di beneficiarie

La norma in questione non pone limitazioni quanto al numero delle società beneficiarie: pertanto, lo scorporo può essere effettuato sia a favore di una sola beneficiaria che a favore di una pluralità di beneficiarie [30].

8. Preclusione in caso di società in liquidazione che abbia già iniziato la distribuzione dell’attivo

Come per la scissione “ordinaria” (ma anche per la fusione: art. 2501 c.c.), anche la scissione mediante scorporo è impedita dal fatto che la scorporanda sia una società in liquidazione che abbia già iniziato la distribuzione dell’attivo [31].

9. Esclusione del diritto di recesso

Il nuovo comma 6 dell’art. 2506-ter c.c. dispone che “Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502”; per cui non spetta il diritto di recesso ai soci della scorporanda che non concorrano all’approvazione della relativa delibera [32].

Per la verità, qualche dubbio potrebbe sorgere quando, per effetto dell’operazione, la scissa muti sostanzialmente il proprio oggetto (art. 2361 c.c., comma 1, per le s.p.a.; art. 2479 c.c., comma 2, n. 5), per le s.r.l.), il che potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui lo scorporo avvenga a favore di beneficiaria che svolga un’attività del tutto difforme rispetto all’oggetto sociale della scissa [33].

Per altro verso, l’esenzione dal diritto di recesso non dovrebbe valere allorché esso dipenda da modifiche statutarie della scissa non strettamente funzionali all’operazione, bensì da questa meramente occasionate [34].

10. Iter procedurale

La scissione con scorporo prevede un iter procedurale analogo a quello della scissione “ordinaria”, seppur con modalità decisamente semplificate [35], posto che:

è prevista (nuovo ultimo periodo del comma 4 dell’art. 2506-bis c.c.) l’esclusione di alcuni elementi del progetto di scissione, e precisamente: del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché dell’eventuale conguaglio in danaro; delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote; della data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; del trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; o altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa anziché ai suoi soci;
non si applica (novellato art. 2506-ter, comma 3, c.c.) l’obbligo di redazione della situazione patrimoniale, della relazione dell’organo amministrativo e della relazione degli esperti.

Gli effetti civilistici, contabili e fiscali dell’operazione decorreranno dal giorno di iscrizione dell’atto di scissione nell’ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove è posta la sede della beneficiaria (senza possibilità di post o retro datazione ove si ritenga che la beneficiaria possa essere solamente una società neocostituita) [36].

11. Riconducibilità al novero delle scissioni c.d. semplificate

Come sopra ricordato, al 3° comma dell’art. 2506-ter c.c., dopo le parole “diversi da quello proporzionale”, sono state aggiunte le seguenti: “o quando la scissione avviene mediante scorporo”; il che consente di annoverare, anche formalmente, la scissione con scorporo tra le scissioni c.d. semplificate [37]. Anzi, la scissione mediante scorporo è sempre e necessariamente una scissione semplificata (nel senso che accede ai benefici procedimentali previsti per le operazioni in cui si registra un controllo totalitario) [38].

Di conseguenza (ma senza pretesa di completezza), vengono a rientrare in tale novero:

a) scissioni semplificate “tipiche” (codificate):

scissioni che avvengono mediante la costituzione di una o più nuove società e non sono previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale (art. 2506-ter, comma 3, c.c.);
scissioni in cui la beneficiaria è l’unico socio della scissa o è titolare di oltre il 90% del capitale sociale (art. 2506-ter, comma 5, c.c.);
scissioni mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.);

b) scissioni semplificate “atipiche” (elaborate dalla prassi notarile) [39]:

la scissa e la beneficiaria sono partecipate dai medesimi soci, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;
la scissa e la beneficiaria sono partecipate dallo stesso socio che ne detiene l’intero capitale sociale;
la scissa partecipa interamente in una o più beneficiarie preesistenti [40].

12. Aspetti fiscali

Last but not least occorre dedicare qualche breve cenno agli aspetti fiscali, in quanto le implicazioni tax sono spesse volte driver delle scelte degli operatori.

È subito il caso di evidenziare come il D. Lgs. n. 19/2023 non li disciplini in alcun modo: ciò potrebbe sollevare dubbi in relazione alla sostanziale somiglianza (in termini di risultato finale) della scissione mediante scorporo al conferimento [41]. La questione non è di scarsa rilevanza dal momento che, mentre la scissione è operazione neutra, il conferimento è (di norma) operazione realizzativa, con iscrizione dei beni al valore corrente e potenziale emersione di plusvalori [42].

Stante la sua riconducibilità al genus scissione, di cui assume l’intera regolamentazione civilistica, pare corretto desumere che il regime tributario dell’operazione in parola sia, in linea di principio, quello previsto per la scissione [43]. Ciò dovrebbe valere, quanto meno, nei casi in cui lo scorporo abbia ad oggetto un patrimonio composito (vale a dire in cui si trovino sia elementi attivi che passivi), che si prestano ad un minor rischio di confondibilità rispetto al conferimento; rischio che, invece, potrebbe acuirsi qualora abbia ad oggetto unicamente elementi dell’attivo (o meglio entità conferibili) [44].

È senz’altro auspicabile che l’amministrazione finanziaria (od eventualmente il legislatore, in ordine alla necessità di una specifica disciplina) intervenga a fornire i chiarimenti del caso, in modo da superare le aree di incertezza ed incentivare la fruibilità dell’istituto da parte degli operatori [45].

Note

[1 ] Si riporta di seguito il testo della lettera a: “a) al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione, dopo l’articolo 2506, è inserito il seguente: «Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo). – Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.»”.

[2 ] Si riporta di seguito il testo delle lettere b e c: “b) all’articolo 2506-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501-ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.»; c) all’articolo 2506-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo comma, in fine, dopo le parole «diversi da quello proporzionale» sono aggiunte le seguenti: «o quando la scissione avviene mediante scorporo»; 2) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502.»”.

[3 ] La legge di delegazione europea aveva prescritto al legislatore nazionale di prevedere la possibilità di avvalersi della scissione mediante scorporo per trasferire attività o passività in favore di una o più società di nuova costituzione di diritto interno (art. 3, comma 1, lett. p), della Legge 4 agosto 2022 n. 127); il legislatore delegato ha introdotto il nuovo istituto direttamente nel codice civile nell’intento di coordinare il diritto interno con la disciplina europea “per far sì che le medesime forme di scissione siano previste sia nelle scissioni nazionali sia in quelle transfrontaliere o internazionali” (relazione illustrativa al D. Lgs. n. 19/2023). Per una compiuta analisi della genesi della norma, v. G. DIBATTISTA, La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna, in Società, 2023, p. 927 ss.

[4 ] ASSONIME, Circolare n. 14 dell’11 maggio 2023, La scissione mediante scorporo (direttiva UE 2019/2121): prima analisi degli aspetti fiscali (reperibile su assonime.it). Secondo l’art. 2 del D. Lgs. n. 19/2023, rientrano nell’ambito di applicazione della scissione in esame: le scissioni alle quali partecipano o a seguito delle quali risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all’Unione Europea (operazioni transfrontaliere); le scissioni alle quali partecipano o a seguito delle quali risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, a condizione che risultino conformi agli ordinamenti degli Stati di appartenenza e di destinazione (operazioni internazionali).

[5 ] E. VIAL, La creazione delle holding di famiglia con la scissione mediante scorporo (reperibile su ecnews.it).

[6 ] E. VIAL (nt. 5).

[7 ] E. LO PRESTI VENTURA-S.SANNA, La costituzione di sub-holding a mezzo scissione ha debuttato nel codice civile (reperibile su Eutekne.info).

[8 ] L. CACCIAPAGLIA-M. CORCIULO, La scissione “mediante scorporo”. Nuovo strumento nei processi di ristrutturazione aziendale, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 03/2023, p. 77.

[9 ] G. JAEGER, D.Lgs 19/2023: trasformazioni, fusioni, scissioni transfrontaliere, un occhio alle scissioni con scorporo (reperibile su ntplusdiritto.ilsole24ore.com).

[10 ] Proprio in virtù di questa caratteristica, sul piano effettuale, la scissione mediante scorporo realizza effetti simili al conferimento di beni mediante apporto, nel senso che in entrambi i casi gli elementi patrimoniali provenienti dal dante causa sono trasferiti alla beneficiaria a fronte di una corrispondente attribuzione (al dante causa) di partecipazioni nella stessa società beneficiaria; in questo senso, perciò, la scissione mediante scorporo si configura come una soluzione alternativa rispetto al tradizionale apporto: v. ASSONIME (nt. 4). Si consideri, peraltro, come anche nella scissione “classica” l’assegnazione di azioni o quote della beneficiaria ai soci della scissa non costituisca un carattere essenziale: v. F. MAGLIULO, La scissione delle società, Ipsoa, 2012, p. 10 ss.

[11 ] Ciò avviene nella normalità dei casi ma non è un tratto essenziale, come posto in luce da attenta dottrina: v. F. MAGLIULO (nt. 10), p. 12 s.; anzi – come specifica il medesimo A., p. 13 – l’unica caratteristica indefettibile della scissione, quale risultante dal complesso delle norme positive, può ravvisarsi nella sussistenza di un processo di riorganizzazione aziendale che, incidendo sulla compagine sociale e/o sulla composizione del patrimonio sociale, coinvolga almeno una società e dal quale risultino almeno due società.

[12 ] Anzi, in ipotesi di scissione di un patrimonio netto (contabilmente) negativo, il patrimonio della scissa potrebbe addirittura incrementarsi, tenuto conto che la scissa verrebbe a sostituire elementi patrimoniali con saldo negativo con una partecipazione che avrà un valore contabile positivo, esprimendo il valore corrente dei medesimi asset: v. F. LEONE-M. MIRABELLA, Scorporo e conferimento vanno a braccetto (reperibile su italiaoggi.it); G. ALBANO-A.M. CONTI, Scissione mediante scorporo: il principio di neutralità fiscale detta la disciplina applicabile, in Il fisco, 25/2023, p. 2399; ASSONIME (nt. 4); v. anche Massima n. 72 della Commissione società del Consiglio notarile di Milano (reperibile su consiglionotarilemilano.it).

[13 ] L. CACCIAPAGLIA-M. CORCIULO (nt. 8), p. 84.

[14 ] Ciò è palesato nell’incipit della disposizione modificatrice (art. 51), in cui specifica che il nuovo istituto è stato concepito “al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione”; nello stesso senso si veda il considerando 8 della direttiva (UE) 2019/2121: “Sebbene la possibilità di costituire una società dalla scissione tramite scorporo di cui alla presente direttiva offra alle società una nuova procedura armonizzata nel mercato interno, le società, tuttavia, dovrebbero essere libere di costituire direttamente società controllate in altri Stati membri” (sottolineature aggiunte): v. P. TORRACCA, Debutta tra le “semplificate” la scissione con scorporo (reperibile su societaetributiweek.it); F. LEONE-M. MIRABELLA (nt. 12); ASSONIME (nt. 4).

[15 ] Si tralascia qui il dibattito in ordine alla natura giuridica della scissione, su cui v. per tutti R. DINI, Scissioni. Strutture, forme e funzioni, Giappichelli, 2008, p. 29 ss.; F. MAGLIULO (nt. 10), p. 24 ss.; si segnala che a sostegno della c.d. teoria traslativa, tuttavia, sembrerebbe essersi espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 15 novembre 2016, n. 23225, emessa a Sezioni Unite, citata in R. MICHELUTTI-E. IASCONE, La scissione mediante “scorporo” alla prova del regime fiscale di riferimento, in Corriere Tributario, 6/2023, p. 536.

[16 ] L. CACCIAPAGLIA-M. CORCIULO (nt. 8), p. 82; nella scissione mediante scorporo, viceversa, non è necessario stimare né far emergere il valore corrente degli asset trasferiti alla beneficiaria. Si consideri, tuttavia, un’eccezione, rappresentata dal caso in cui venga scorporato un patrimonio netto contabile negativo che, però, valorizzando gli asset netti trasferiti al loro valore corrente, ha un saldo positivo; in questo caso la beneficiaria della scissione si trova ad iscrivere gli asset ad un valore superiore rispetto a quello già contabilizzato presso la scissa, onde dovrà presumibilmente procedersi a stima giurata: v. ASSONIME (nt. 4). Sempre in ottica procedurale (e salvo ipotizzare una diversa previsione statutaria), mentre il conferimento è deciso dall’organo amministrativo, la scissione è decisa dai soci su progetto degli amministratori.

[17 ] G. DIBATTISTA (nt. 3), p. 934. Si segnala l’ulteriore differenza determinata dal diverso regime di responsabilità per gli elementi del passivo nell’ambito della scissione (art. 2506-bis, comma 3, c.c.).

[18 ] E. VIAL (nt. 5); ASSONIME (nt. 4).

[19 ] E. ZANETTI, Scissione mediante scorporo di dubbia fattibilità se si modifica l’attività della scissa (reperibile su Eutekne.info), secondo il quale la previsione risulterebbe altrimenti ultronea, posto che già la circostanza che le azioni o quote delle beneficiarie vengono attribuite alla scissa implica che quest’ultima continui a esistere come entità giuridica.

[20 ] L. CACCIAPAGLIA-M. CORCIULO (nt. 8), p. 80.

[21 ] In questo senso: E. ZANETTI (nt. 19); L. CACCIAPAGLIA-M. CORCIULO (nt. 8), p. 80; A. GAETA-L. LOVECCHIO, Scissione con scorporo soltanto in una newco e senza chance di recesso, ne Il Sole 24 Ore del 24 aprile 2023; A. BUSANI, Scissione, debutta lo scorporo di quote anche alla società, ne Il Sole 24 Ore del 7 marzo 2023 (benché il medesimo A. muti opinione in La scissione mediante scorporo, in Società, 4/2023, p. 401 ss.). Tale tesi adduce anche l’incipit della disposizione modificatrice (art. 51), ove si legge che l’introduzione dell’art. 2506.1 c.c. avviene “al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione”; nonché il considerando 8 della direttiva (UE) 2019/2121: “la presente direttiva regolamenta le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, ma tali norme riguardano soltanto le scissioni transfrontaliere che comportano la costituzione di nuove società. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme applicabili alle scissioni transfrontaliere in cui la società trasferisce il patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti, in quanto si tratta di casi molto complessi che implicano l’intervento delle autorità competenti di vari Stati membri e che comportano ulteriori rischi di elusione delle norme dell’Unione e nazionali.” (sottolineature aggiunte): v. ASSONIME (nt. 4).

[22 ] Salvo successive e distinte operazioni che comportino l’ingresso di altri soci: v. E. ZANETTI (nt. 19). Per altro verso, non si ritiene precluso che lo scorporo avvenga a favore di una o più società di persone, anche se di nuova costituzione, con un unico socio (salvo scioglimento qualora, nel termine di sei mesi, non si ricostituisca la pluralità dei soci): v. v. Massima L.A.22 del Comitato Triveneto (reperibile su notaitriveneto.it).

[23 ] In particolare si ritiene che il nuovo art. 2506.1 c.c. (come l’art. 2506, comma 1, c.c. per la scissione “ordinaria”) non contenga che una generica descrizione dell’operazione di scorporo, senza esaurirne tutte le possibili configurazioni: v. per tutti R. DINI (nt. 15), p. 91 ss.; F. MAGLIULO (nt. 10), p. 14 ss.; Massima n. XVI della Commissione società del Consiglio notarile di Milano (reperibile su consiglionotarilemilano.it).

[24 ] A. BUSANI (nt. 21), p. 404.

[25 ] G. DIBATTISTA (nt. 3), p. 938 ss.

[26 ] A. BUSANI (nt. 21), p. 404; P. TORRACCA (nt. 14), il quale osserva anche che la scissione verso una beneficiaria preesistente interamente partecipata dalla scissa presenta rilevanti similitudini strutturali con la scissione con scorporo tipica (art. 2506.1) posto che la beneficiaria risulta essere sempre una società interamente partecipata dalla scissa: nel caso “atipico” (scissione verso una beneficiaria preesistente interamente partecipata dalla scissa) la beneficiaria è preesistente; viceversa, nel caso “tipico” (scissione mediante scorporo), la beneficiaria è di nuova costituzione.

[27 ] P. TORRACCA (nt. 14).

[28 ] ASSONIME (nt. 4).

[29 ] Anche se, sul punto, la resistenza dell’Agenzia delle Entrate è ancora forte: v. ad es. risposta a interpello n. 263/2023, citata in A. GAETA-L. LOVECCHIO, Alternativa neutrale al conferimento anche di singoli beni, ne Il Sole 24 Ore del 24 aprile 2023.

[30 ] A. BUSANI (nt. 21), p. 405.

[31 ] A. BUSANI (nt. 21), p. 405; A. GAETA-L. LOVECCHIO (nt. 21).

[32 ] La precisazione sgombra il campo dal dubbio (che, in sua mancanza si sarebbe senz’altro posto) sul punto se, trattandosi di un’operazione caratterizzata da un’invarianza patrimoniale per la società scorporata, dovesse darsi prevalenza alla forma (e, cioè, al fatto che ai sensi degli artt. 2437 e 2473 c.c. l’effettuazione di una scissione genera di per sé un diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti) oppure alla sostanza e, cioè, alla predetta invarianza patrimoniale e, quindi, a nessuna deminutio per i soci della società scorporata: v. A. BUSANI (nt. 21), p. 406.

[33 ] A. BUSANI (nt. 21), p. 406.

[34 ] Anche quando subordinate nei loro effetti all’operazione e deliberate contestualmente ad essa: v. G. DIBATTISTA (nt. 3), p. 936 ss.

[35 ] ASSONIME (nt. 4); L. CACCIAPAGLIA-M. CORCIULO (nt. 8), p. 80 s.; A. BUSANI (nt. 21), p. 405 s.

[36 ] A. BUSANI (nt. 21), p. 406; L. CACCIAPAGLIA-M. CORCIULO (nt. 8), p. 81.

[37 ] P. TORRACCA (nt. 14); in materia v. anche C. MARCHETTI, La scissione semplificata (reperibile su elibrary.fondazionenotariato.it).

[38 ] G. DIBATTISTA (nt. 3), p. 928. In tal senso si segnala la possibilità che la deliberazione di scorporo sia adottata non dall’assemblea dei soci ma dall’organo amministrativo (art. 2505 c.c. applicabile alla scissione ai sensi dell’art. 2506-ter, comma 5, c.c.): v. A. BUSANI (nt. 21), p. 406.

[39 ] Massima n. 23 della Commissione società del Consiglio notarile di Milano (reperibile su consiglionotarilemilano.it).

[40 ] Contra v. Massima L.D.10 del Comitato Triveneto (reperibile su notaitriveneto.it) secondo cui, nel caso di beneficiaria interamente posseduta dalla scissa, sarebbe sempre necessario assegnare quote o azioni della beneficiaria ai soci della scissa in base ad un rapporto di cambio che consenta a tutti i soci delle società coinvolte di mantenere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni.

[41 ] ASSONIME (nt. 4); L. CACCIAPAGLIA-M. CORCIULO (nt. 8), p. 86 s. Ci si domanda, ancora, se la scelta tra scorporo e conferimento possa dare adito a fenomeni di abuso ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000: v. R. MICHELUTTI-E. IASCONE (nt. 15), p. 535 ss.; ASSONIME (nt. 4).

[42 ] Più in particolare, ciò emerge nei casi in cui l’operazione straordinaria non abbia ad oggetto un compendio aziendale (art. 176 Tuir) o quote di partecipazioni di controllo o di collegamento (art. 175 Tuir); al di fuori di tali ipotesi, infatti, la disciplina tributaria del conferimento non contempla strumenti per la mitigazione dell’impatto dell’operazione ai fini delle imposte sui redditi (possibile invece con l’adozione del criterio del c.d. realizzo controllato per le aziende e le partecipazioni). Viceversa, per le scissioni, il sistema prevede una generale neutralità fiscale, sia in ambito impositivo diretto (art. 173 Tuir) sia in ambito impositivo indiretto (art. 2 comma 3 lett. f) del D.P.R. n. 633/92 in materia di IVA; art. 4 comma 1 lett. b) della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/86 in materia di imposta di registro; art. 10 comma 2 e art. 4 della Tariffa del D. Lgs. n. 347/90 in materia di imposte ipotecaria e catastale): v. P. TORRACCA (nt. 14); A. GAETA-L. LOVECCHIO (nt. 29).

[43 ] R. MICHELUTTI-E. IASCONE (nt. 15), p. 536 ss.; M. PETA, “Scissione mediante scorporo”: profili civilisti, assenza di disciplina ad hoc, soluzioni (reperibile su fiscoetasse.com).

[44 ] G. DIBATTISTA (nt. 3), p. 940 s.

[45 ] ASSONIME (nt. 4).

 

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