Assicurazione sulla vita: premorienza del beneficiario
La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n° 11101 del 27 aprile 2023, in relazione a un ricorso, in tema di assicurazioni sulla vita, proposto prima della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11421 del 30 aprile 2021 (si veda articolo “Polizza sulla vita a favore di “eredi legittimi o testamentari”: principi di diritto dopo la recente pronuncia delle sezioni unite” pubblicato su Federnotizie il 2 luglio 2021), che ha composto il contrasto giurisprudenziale fra quanto statuito da Cassazione n. 19210/2015 ed il filone maggioritario di segno contrario, è ritornata sul tema, statuendo, in ossequio ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite, che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera “iure hereditatis” e “non iure proprio“, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
Precisamente la Cassazione, dopo aver ribadito:
che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal comma 2 dell’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione (qualifica di chiamato all’eredità rivestita al momento della morte del contraente) indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione, non avendo rilevanza alcuna per l’identificazione dei beneficiari dell’assicurazione le vicende collegate alla rinunzia o all’accettazione dell’eredità, atteso che l’indennizzo non entra a far parte del patrimonio del defunto;
che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della “eadem causa obligandi“, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo;
ha statuito in tema di trasmissibilità della prestazione in favore dell’erede del beneficiario premorto (morto prima dell’assicurato ma dopo la sottoscrizione del contratto di assicurazione) che l’attribuzione del diritto “iure proprio” al beneficiario per effetto della designazione giustifica l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’art. 1412 c.c., comma 2, secondo il quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente“, con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione.
In tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera “iure hereditatis“, e non “iure proprio“, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.
Dunque, con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo.
La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stante l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412 c.c., comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo e oggettivo correnti tra detta norma e l’istituto previsto dall’art. 467 c.c.), sempre che il contraente non abbia espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari o non abbia revocato il beneficio con le forme e nei limiti di cui all’art. 1921 c.c.
Con la sopra citata ordinanza la Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, per la decisione nel merito.
L’articolo Assicurazione sulla vita: premorienza del beneficiario sembra essere il primo su Federnotizie.