23 Giugno 2023

Riflessioni sulla vendita dello studio notarile

Cominciamo dalla regola in vigore.

Per l’articolo 31 del nostro Codice Deontologico Viola il dovere di imparzialità il notaio: … g) che rileva a titolo oneroso lo studio notarile”.

Guardiamoci negli occhi e domandiamoci quanto questa norma sia rispettata e quanto la sua violazione sia stata perseguita.

Tutti noi conosciamo e abbiamo in mente casi di violazione noti a tutto il distretto e tutti noi abbiamo in mente notai, rispettatissimi e specchiati, direttamente coinvolti o che abbiano addirittura prestato assistenza nella successione a titolo oneroso dello studio. Diciamocelo serenamente e sempre senza ipocrisia.

Con ciò non si vuole negare che il divieto avesse una sua ragione ma certo è che, se una regola non è rispettata col tacito accordo di gran parte della categoria è necessario chiedersi se oggi abbia ancora una sua attualità.

E infatti questa domanda se la sono posta coloro che hanno lavorato, un paio di consiliature addietro, a una bozza di Codice Deontologico che non ha mai visto la luce e che ora pare abbandonata.

Riscrivendo le regole contenute nell’attuale articolo 31 la bozza di Codice così ipotizzava di regolare la questione: Viola i doveri di indipendenza e di imparzialità: … g) il notaio che, subentrando nello studio del notaio cessato, si avvalga dell’attività di procacciamento della clientela svolta da quest’ultimo.

In tale ipotesi è considerata attività di procacciamento della clientela la frequentazione da parte del notaio cessato dello [ovvero: la stabile o ricorrente permanenza nello] studio notarile o dell’ufficio secondario nel quale svolgeva la propria attività, tranne che per ragioni diverse da quelle legate allo svolgimento dell’attività notarile.

Nell’interesse dell’utenza sono consentiti gli accordi tra notai in esercizio e notai cessati, volti a dare continuità al funzionamento dello studio notarile, purché non si traducano in una limitazione della libertà di scelta del notaio a cui affidare l’incarico professionale”.

Si spostava quindi la rilevanza deontologica dalla legittimità della cessione alla legittimità di certi comportamenti del notaio cedente per evitare che tramite la cessione si realizzasse una fattispecie di procacciamento d’affari.

Di particolare interesse anche la bozza di relazione alla vecchia bozza di nuovo Codice Deontologico.

“Nel valutare il problema, la Commissione ritiene che si debbano tener distinti con chiarezza il momento della cessione/rilevazione dello studio notarile da quello della successiva presenza e collaborazione nello studio da parte del notaio cedente, poiché in tale ultimo caso la questione va considerata sotto il profilo – tutto diverso – dell’eventuale procacciamento d’affari.

La prima domanda da porsi è, dunque, quella della legittimità della cessione dello studio notarile; in caso di risposta affermativa, occorre poi valutare se si possa distinguere la cessione a titolo oneroso da quella a titolo gratuito per giungere eventualmente a conclusioni diverse in ordine alla legittimità dell’una o dell’altra ipotesi.

In ordine al primo problema (se sia legittima la cessione/rilevazione dello studio notarile) sono emerse in Commissione diverse sensibilità, che possono, in estrema sintesi, così riassumersi:

— da un lato, a favore della tesi positiva, vanno considerati sia l’interesse della cittadinanza alla prosecuzione del servizio notarile nello stesso luogo e nella stessa struttura, ai quali essa è abituata, sia il fatto che con la cessione non andrebbe disperso il lavoro, magari di tanti anni, del notaio cedente;

— dall’altro lato, a favore della tesi negativa, militerebbero sia la circostanza che la cessione dello studio presuppone in qualche modo una visione mercantilistica dell’attività del notaio (cui forse il legislatore negli ultimi anni tende, ma che non piace a una consistente parte della categoria) sia la considerazione che la cessione- almeno in alcune circostanze (si pensi alla cessione di uno studio, posto in Comune monosede, in favore di notaio diverso dal titolare della sede stessa) – potrebbe alterare le dinamiche di una leale concorrenza.

Anche relativamente alla seconda questione (se, nel caso in cui si ritenga ammissibile la cessione, si possano distinguere in base al titolo, oneroso o gratuito, un’ipotesi lecita e l’altra illecita) la Commissione non è giunta a conclusioni univoche, potendosi, anche in questo caso, fare valutazioni contrastanti:

— da un lato (a favore, cioè, della liceità sia della cessione a titolo gratuito sia di quella a titolo oneroso), si sostiene che, una volta ammessa la liceità della fattispecie, non si comprende perché sarebbe possibile donare lo studio, ma non venderlo; né può sostenersi che la cessione, ancorché a titolo oneroso, integri “vendita della funzione”, perché la cessione dovrebbe avvenire, ovviamente, pur sempre in favore di chi è già notaio, vale a dire in favore di soggetto ritenuto idoneo allo svolgimento della funzione notarile dallo Stato a seguito di concorso (si pensi, in altre parole, a quanto previsto in materia di cessione di farmacia);

— dall’altro (a favore della tesi della liceità della cessione a titolo gratuito, ma non di quella a titolo oneroso) milita soprattutto la considerazione che la cessione a titolo oneroso potrebbe favorire, al di là dei meriti e delle capacità, il notaio dotato di maggiori disponibilità economiche e patrimoniali, che potrebbe assicurarsi la prosecuzione in uno studio avviato a danno di altro notaio, magari più bravo, ma privo di adeguati mezzi economici.

La delicatezza dei problemi posti è resa vieppiù grave, a giudizio della Commissione, dai riflessi, per così dire, politici delle soluzioni che saranno adottate , sia perché occorre evitare situazioni di irragionevole disparità di trattamento fra fattispecie uguali (in cui si potrebbe incorrere qualora si ammettesse la cessione a titolo gratuito, vietando quella a titolo oneroso) e sia perché occorre considerare il fatto che la cessione a titolo gratuito attiene in particolare al passaggio intergenerazionale e familiare dello studio notarile, che, da un lato, involge interessi e desideri, per così dire, naturali dell’uomo, ma, dall’altro presta facilmente il fianco alle critiche strumentali di chi parlerebbe di “casta che tutela se stessa”, soprattutto se si ammettesse la cessione a titolo gratuito e si vietasse quella a titolo oneroso.

Prima di far emergere le mie personalissime e discutibilissime opinioni non è inutile leggere alcuni passaggi dello Studio 185/2021 del CNN, recentemente pubblicato su CNN Notizie e firmato dalle ottime Alessandra Paolini Daniela Boggiali e Susanna Cannizzaro, in tema di cessione di studio dentistico.

Non v’è dubbio che gli studi professionali presentino molte analogie con l’azienda e che, nella prassi, questa vicinanza tenda ad accentuarsi. Accanto al permanere dei tradizionali principi della fiduciarietà del rapporto e della personalità della prestazione, si assiste infatti a un superamento della considerazione dell’opera intellettuale come irrelata dal momento organizzativo, tenuto conto – come è stato osservato in dottrina – delle nuove tendenze verso la commercializzazione, la specializzazione e la socializzazione.

Questa evoluzione è assecondata dal formante normativo: con l’abrogazione, da parte della L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 24,  della L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 2, in tema di disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza; con l’introduzione, a opera del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, art. 16 e ss., della possibilità di esercitare la professione di avvocato in forma societaria; con il venir meno – per effetto del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 – del divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di professionisti» (così sempre Cass. 2860/2010).”

Si dà conto, nello studio, di una apertura alla possibilità che l’organizzazione degli studi professionali sia assimilata a quella aziendale, in diverse occasioni manifestata dalla S.C., “ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti e un’ampiezza di locali adibiti all’attività, tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto a essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppure non separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione, e divenire per sé stessa oggetto di possibile contrattazione”.

E ancora: ”La sentenza n. 2860/2010, tuttavia, compie un passo ulteriore, ritenendo che, anche laddove non sia riscontrabile la prevalenza del momento organizzativo, e resti quindi essenziale la persona del professionista, possa validamente stipularsi un contratto avente a oggetto il trasferimento, verso corrispettivo, dello studio professionale, ad altro soggetto intenzionato a proseguire l’attività, avvalendosi del complesso dei beni materiali e immateriali appartenenti al proprio dante causa.”

E allora occorre prendere posizione sull’attualità del divieto piuttosto che sulla necessità del suo superamento, anche tenendo conto dell’evoluzione delle modalità di svolgimento della nostra professione e del fatto che, negli studi associati, il tema della cessione è legittimamente risolto con la modulazione della partecipazione al reddito dell’associazione (chi entra in associazione lo fa partecipando al risultato economico in misura crescente con gli anni) e della stipula di polizze assicurative che indennizzano la perdita del socio cessato ai fini della sua liquidazione (sono polizze modulate su quelle per il trattamento di fine mandato degli amministratori, pagate dall’associazione ma incassate dal notaio cessato o dai suoi eredi).

A me pare indubitabile che negli ultimi anni si sia assistito:

al crescere del costo dei beni, soprattutto tecnologici e informatici, necessari per prestare con efficienza il servizio notarile;
al crescere della necessità di dotare lo studio di uno staff di collaboratori esperto e formato, molto più esperto e formato di quanto fosse necessario anche solo pochi anni fa e quindi a un maggior onere per la formazione.

Ciò determina indubbiamente la necessità di maggiori investimenti per il buon funzionamento dello studio e per la creazione di un valore che necessariamente interessa chi si affaccia alla professione, ma che, altresì, diventa poi un fattore di maggior qualità del servizio notarile; con  un’utilità immediata per la clientela (che si giova di una facilitata fase di rodaggio per chi si avvia alla professione) e una utilità indiretta per la categoria che ha interesse a che il servizio sia mantenuto ovunque e da chiunque a un livello adeguato.

Molti di noi, e se ne parlerà al prossimo congresso primaverile dedicato all’accesso, lamentano i difetti dell’attuale sistema di selezione dei notai,  che di fatto ha allontanato dalla pratica coloro che si accingono ad affrontare il concorso. E con ciò lamentano in particolare la poca esperienza di chi si trova ad affrontare i primi anni di sigillo con poche cognizioni di gestione del repertorio, degli adempimenti e di altre frazioni di attività il cui apprendimento non è necessario per superare il concorso. La continuità garantita dal subentro nello studio di un notaio cessato è in grado di ridurre le difficoltà di partenza.

E, visto dall’altra parte, l’impossibilità di monetizzare gli investimenti potrebbe determinare nei notai che si avvicinano alla quiescenza la scarsa propensione all’investimento in tecnologia (si pensi per esempio ai sistemi di videoconferenza) o nella formazione e nell’aggiornamento del personale.

Sono tutti fattori questi che portano a spostare l’ago della bilancia dalla parte dell’eliminazione del divieto, pur nella consapevolezza delle ragioni di perplessità che anche la relazione al mai nato codice deontologico evidenziavano e nella convinzione che l’abolizione del divieto deve essere accompagnata dall’affermazione del principio che la cessione non debba aprire le porte a una vietata o da vietare attività di procacciamento da parte del notaio cedente.

Solo un accenno, perché i tempi di maturazione delle riforme notarili non sono mai veloci e quindi le riflessioni che seguono potrebbero non avere alcun senso quando il divieto dovesse cadere, al tema della valorizzazione dello studio notarile.

Tema difficilissimo sul quale voglio limitarmi a una suggestione: lo studio notarile vale meno di quanto i notai si aspettano.

Questo vale sicuramente per il notaio di città o, meglio, per il notaio che opera in territori ad alta densità notarile e dotati di infrastrutture di qualità, che ha assistito a una progressiva minor fidelizzazione della clientela soprattutto in ragione della soppressione della tariffa che ha introdotto la decisiva variabile del costo nella scelta del notaio. Per la cessione dello studio di questi notai è difficile quantificare il valore della clientela, divenuta sempre più volatile e pronta a cambiare le sue scelte appunto in ragione di una maggior convenienza, ma anche di una maggior disponibilità o rapidità. E ancora se il cherry picking è fatto su un maggior numero di ciliegie è più facile che le peculiarità caratteriali e organizzative del notaio cedente non coincidano con quelle del cessionario e che il cliente del cedente si rivolga altrove.

Ma vale anche, seppur probabilmente in misura minore, per il notaio di campagna, intendendosi per costui il notaio di una monosede o comunque un notaio che lavora in una zona a bassa intensità notarile, che soffrendo meno la concorrenza e aprendo uno studio in prossimità del notaio cessato sarebbe probabilmente in grado di intercettarne, in parte, la clientela.

Non vale quindi molto uno studio notarile, poco più del costo dei beni che servono allo svolgimento della professione e del prevedibile costo di formazione dello staff che affiancherà il nuovo notaio e che potrebbe essere efficacemente evitato valorizzando le competenze già formate dal notaio cedente.

Difficile e rischioso invece valorizzare la clientela in ragione dell’incertezza sul radicamento della stessa presso lo studio anche dopo l’ingresso di un nuovo e diverso notaio.

Senza contare che, come in ogni altra fine di proibizionismo, il prezzo del bene non più proibito si ridurrebbe.

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