3 Maggio 2023

Deontologia e Congresso. Un passo in avanti mancato

Lo scorso 28 aprile il Presidente del Comitato Ordinatore dei Congressi ha trasmesso ai notai sei studi in materia deontologica (a ben vedere cinque in materia deontologica e uno contenente proposte di modifica del sistema disciplinare) per “facilitare la partecipazione ai lavori congressuali” del prossimo e anche primo, nella storia del notariato, Congresso, esclusivamente interno e politico.

Gli studi (anticipati un paio di settimane prima dai Coordinatori della Commissione Deontologia del CNN) sono di pregio scientifico e d’altronde non poteva essere che così se solo si considera che alcuni dei notai estensori hanno pluriennale esperienza oltre che spiccata sensibilità in questa materia ed alcuni dei professionisti esterni al notariato, anch’essi estensori, hanno contribuito in materia determinante negli ultimi quindici anni a creare quei filoni giurisprudenziali che hanno consegnato al notariato numerose vittorie processuali.

Gli studi costituiscono un ottimo compendio sulle questioni di maggior rilievo tanto da far venire in mente di proporre che una parte dell’esame orale del concorso possa essere dedicato alla deontologia sulla base di questi materiali.

Se si prescinde però dallo studio in materia di procedimento disciplinare non vi sono proposte. Allo stesso modo gli studi non sono accompagnati da alcun documento che indichi una direzione. Si invita alla discussione senza riferimenti o tesi indicati dall’organo di vertice di categoria. Circostanza singolare per un Congresso volutamente e dichiaratamente politico.

Ecco che un tentativo e una proposta di lettura politica (esclusivamente politica e non scientifica) degli studi sono proposti con questo intervento.

Lo studio su “NOTAIO E TERRITORIO” trasmette un senso di equilibrio dopo l’allargamento della facoltà di rogito all’ambito regionale. Il notariato ha assorbito il colpo. Le posizioni riassunte trasudano maturità. Non è un caso che tre quarti degli estensori fossero componenti della Commissione deontologia per quei sei anni di due consiliature dedicati allo studio della riforma del codice deontologico con confronti con la categoria, con i Comitati regionali, con i Consigli distrettuali e in numerose sedute del CNN. Il quarto estensore fa menzione di alcune di quelle proposte. È l’unica traccia nei cinque studi di quel lavoro. Per il resto sembra che non sia mai stato fatto.

Da qui in poi, a parere di chi scrive, la strada è tutta in salita.

Lo studio su “DOVERE DI INFORMAZIONE – DOVERE DI CONSIGLIO – FUNZIONE DI ADEGUAMENTO” trasmette un messaggio politico che potrebbe essere definito di prudenza. Il Manzoni, seppur con garbo l’avrebbe definito diversamente. Si anticipa “il pericoloso perimetro” nel quale si inserisce il dovere di consiglio, in realtà vero punto di forza della nostra funzione. Ci si adagia, con il conforto della Cassazione: i) “L’obbligo di dissuasione non può spingersi al punto di indurre il compratore a non confidare nell’adempimento del venditore.” ii) “il dovere di buona fede … grava sui contraenti”. iii) Ci si nasconde dietro il principio di autoresponsabilità delle parti. Eppure tutti noi sappiamo che la contrattazione per il tramite del notaio va oltre la buona fede, la funzione di adeguamento del notaio fa la differenza rispetto alla contrattazione senza il notaio; ecco perché, solo per fare una esempio di grande semplicità più volte affrontato nello studio, ci si aspetta che all’estinzione di passività pregresse garantite da ipoteche o pignoramenti per i quali l’alienante si è obbligato a provvedere, vi provveda il notaio (e ciò indipendentemente dall’utilizzo del deposito prezzo). È esattamente ciò che sta dietro il concetto di terzietà di cui diremo a breve. Nelle conclusioni si arriva addirittura a proporre di eliminare dal codice deontologico l’inciso che l’attività di consiglio debba svolgersi “anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione”. Sembra una proiezione finalizzata allo schivare l’assunzione di responsabilità, altra vera forza del notariato.

Nello studio su “I VALORI FONDAMENTALI DELLA DEONTOLOGIA NOTARILE” sono trattati i classici e pacifici principi dell’imparzialità, indipendenza e personalità della prestazione. Viene appena sfiorato il principio di terzietà ed è totalmente assente, così come è assente nell’attuale codice deontologico, il principio della qualità della prestazione. Questi ultimi due principi potrebbero dare linfa nuova alla nostra deontologia se adeguatamente approfonditi e disciplinati.

Su posizioni di pericolosa retroguardia si attesta lo studio su “LA ILLECITA CONCORRENZA TRA NOTAI”.

Sono note a tutti le vicende che hanno visto nel recente passato il contrapporsi dell’ANTITRUST al notariato. Di tutto ciò in questo studio e in altri si dà atto. Una coerente determinazione politica, che tra l’altro aveva animato i lavori citati sul nuovo codice deontologico, dovrebbe espungere dal codice ogni prescrizione sulla concorrenza fra notai lasciandola alla normativa ordinaria o specifica sulla concorrenza. Il codice dovrebbe occuparsi unicamente della tutela dei fruitori delle prestazioni notarili. Lo studio invece insegue ancora la chimera delle pratiche predatorie e guarda allo scolonnamento e alle irregolarità fiscali anche “come lesione degli altri notai” anziché esclusivamente come lesione del principio di terzietà.

Lo studio sui “POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI CONSIGLI NOTARILI DISTRETTUALI” dimostra grandissima lucidità e maturità. Anche per questo non ci si può però esimere dall’evidenziare alcune criticità di natura politica. Nell’affrontare l’art. 93 della legge notarile nessun riferimento si trova in materia di doppi incarichi. I punti 4F.2 e 4F.4 scontano ancora un po’ di incertezza e confusione rispetto all’interlocuzione recente con l’ANTITRUST. La vigilanza a campione è un ripiego timoroso. Se l’attività di vigilanza è finalizzata (senza alcuna operazione di camuffamento) alla esclusiva tutela degli utenti della prestazione notarile si è fuori dal perimetro di competenza dell’ANTITRUST. Al contrario la richiesta di cui al 4F.4, anche a campione, “al fine di scongiurare fenomeni di illecita concorrenza”, sembra sconsiderata.

La ciliegina sulla torta è data dallo studio “PROPOSTE DI MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI … CHE RIGUARDANO LA MATERIA DISCIPLINARE”. Non certo per il contenuto se sol si pensa che Federnotizie ha già dato il suo contributo al riguardo. Tutti sanno che le modifiche al codice deontologico sono di esclusiva competenza del CNN. Al contrario le modifiche al disciplinare sono di competenza del legislatore. Appare strano che il CNN presenti proposte in quest’ultimo ambito, di più difficile realizzazione, e non ne presenti alcuna nel primo, del quale ha competenza diretta ed esclusiva.

Sembra quasi che si rifugga l’assunzione di responsabilità.

Lo svolgimento e gli esiti del Congresso porteranno forse a conclusioni politiche diverse da quelle qui evidenziate. Questo è l’auspicio.

L’articolo Deontologia e Congresso. Un passo in avanti mancato sembra essere il primo su Federnotizie.

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