28 Aprile 2023

Speciale Volontaria Giurisdizione: il Reimpiego

Qualche settimana addietro, il 24 marzo 2023, abbiamo pubblicato la bozza di due richieste di autorizzazione, con i relativi provvedimenti, frutto del lavoro del Gruppo di studio istituito presso il Consiglio Notarile di Milano [1], utili come guida per le prime applicazioni dell’articolo 21 del D. Lgs. 10 otto­bre 2022, n. 149.

Una terza bozza ci era stata inviata, ma abbiamo ritenuto opportuno svolgere qualche riflessione più approfondita riguardo a quanto nella bozza si prevede per il reimpiego.

E’ noto che l’espressione utilizzata dal legislatore al terzo comma dell’art. 21 “il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo” ha causato qualche imbarazzo agli interpreti. Rinviando, per quanto riguarda il reimpiego nell’amministrazione dei beni ereditari, alle molto convincenti conclusioni contenute nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato a firma Ernesto Fabiani – Luisa Piccolo, possiamo qui riportare ciò che nel medesimo pregevole studio viene scritto con riguardo al reimpiego di quanto ricavato dall’alienazione di un bene dell’incapace, tema che qui più specificamente interessa.

Sono astrattamente possibili due letture interpretative.

Secondo una prima e restrittiva lettura, la norma in esame, non attribuisce al notaio il potere di dare disposizioni per l’effettivo reimpiego del capitale, ma solo il potere di disporre cautele che consentano di non pregiudicare il futuro reimpiego del capitale, soggetto ad autonoma autorizzazione del giudice tutelare.

Si tratta di una lettura particolarmente restrittiva, che nulla aggiunge alle attribuzioni del magistero notarile di cui al primo comma dell’art. 21, posto che, pur in assenza di questa previsione, il notaio, chiamato ad autorizzare il compimento di un atto di alienazione di un incapace, ben avrebbe potuto comunque disporre il deposito del ricavato della vendita in un conto corrente intestato all’incapace e soggetto a vincolo pupillare.

Secondo una diversa e ben più estensiva lettura, in coerenza con i principi ricavabili dal tessuto normativo in materia di amministrazione di beni di incapaci, occorre non enfatizzare eccessivamente il tenore letterale della norma appena più sopra richiamata e, in particolar modo, il riferimento alle cautele, ritenendo, invece, che la competenza ad autorizzare il reimpiego da parte del notaio abbia il medesimo spettro applicativo di quello giudiziale. In questa prospettiva, il notaio, ogni qual volta autorizza il compimento di un atto da parte del minore ai sensi del primo comma dell’art. 21, può autorizzare il reimpiego del capitale ricavato, anche se lo stesso si sostanzi nel compimento di un atto che avvenga senza il ministero notarile.

Quest’ultima lettura, senz’altro da preferirsi, consente di non mortificare la ragione giustificatrice della riforma, la quale, come detto supra, valorizzando il magistero notarile, tende a conferire una maggiore protezione del soggetto incapace.”

Non deve quindi ritenersi adesiva alla tesi prudenziale la previsione, contenuta nell’autorizzazione con la quale il notaio “dispone che il ricavato della vendita sia depositato su conto corrente n. … intestato al minore presso l’agenzia n. … della banca … ove rimarrà a disposizione per essere investito in conformità a distinta autorizzazione da rilasciarsi separatamente”.

Una tale scelta redazionale è dovuta all’attenzione che si deve porre ogniqualvolta il programma complessivo dell’operazione è funzionale alla sostituzione di un bene immobile di proprietà dell’incapace con altro bene immobile. In questo specifico caso, nella frequente ipotesi in cui il notaio “della vendita” sia scelto dall’acquirente e quello del riacquisto dal rappresentante legale dell’incapace, il reimpiego nell’acquisto del nuovo immobile non può essere disposto dal “primo” notaio, ma dovrà essere chiesto ed autorizzato dal secondo, cioè da quello “del riacquisto”.

Ma il tema reimpiego, per lo meno con riferimento alle alienazioni da parte di incapaci, richiede qualche ulteriore considerazione.

L’articolo 320 c.c. dispone che i genitori non possano alienare i beni del minore (o comunque compiere gli altri atti di cui al terzo comma del predetto articolo) se non per necessità o utilità evidente, dopo autorizzazione del giudice tutelare.  Il concetto di necessità o utilità evidente non è espressamente richiamato dal novellato articolo 374 c.c. e tuttavia la dottrina concorda nell’applicare tale criterio anche alle autorizzazioni che il giudice tutelare rilascia al tutore.

Il notaio chiamato ad autorizzare l’alienazione dei beni di un incapace dovrà quindi preoccuparsi di verificare la necessità o l’utilità evidente dell’alienazione e, quindi, nella maggior parte dei casi dovrà valutare l’operazione in un più ampio contesto che comprende l’utilizzo, il reimpiego, delle somme ricavate dall’alienazione.

Per essere molto schematici.

Se il notaio viene richiesto di autorizzare la vendita di un fabbricato che non abbisogna di manutenzione e  locato con un canone che rende il 2% annuo del valore di vendita, l’utilità evidente potrà essere ritenuta solo se viene prospettato un reimpiego in un investimento con un rendimento superiore.

La lettura restrittiva che porterebbe a negare al notaio il potere di dare disposizioni per l’effettivo reimpiego del capitale appare totalmente asistematica non mettendo in condizione chi è chiamato ad autorizzare a valutare la reale utilità dell’atto per cui è presentata la richiesta.

Ed anche la lettura fatta propria dal Consiglio Nazionale del Notariato, approvando lo studio a firma Fabiani-Piccolo, non appare del tutto convincente quando si esprime in termini di mera facoltà, lasciando quasi intendere che il notaio possa disinteressarsi del reimpiego.

L’unica lettura che pare veramente coerente con la protezione degli interessi dell’incapace è quella che porta ad un necessario coinvolgimento del soggetto, giudice o notaio, che rilascia l’autorizzazione nel disporre sul reimpiego o sulle cautele del reimpiego.

Si deve infatti ritenere che l’utilità dell’operazione per l’incapace possa essere ritenuta se l’alienazione è preordinata ad evitare costi collegati al bene alienato o se si conosce la destinazione delle somme ricavate dall’alienazione. In questo secondo caso l’utilità non dovrà essere valutata esclusivamente con criteri economico/finanziari (si pensi agli studi all’estero o alla necessità di costose cure), ma non potrà tendenzialmente essere ritenuta in assenza di un progetto di reimpiego del ricavato.

 

Egregio dottor …
Notaio in …
via…

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti

…, nato a … il …, e
… nata a … il …
entrambi residenti in …, via … n. …

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore …, nato a … il …, domiciliato in … n. … codice fiscale …

PREMESSO

che il minore è proprietario di appartamento ad uso abitazione posto al piano … dello stabile … sito in comune di …, via … pervenuto in forza di donazione dal nonno signor … di cui all’atto a rogito notaio…in data…rep. n. …;
che il valore attuale di mercato dell’appartamento è stato stimato in Euro … come risulta da perizia redatta dall’Arch. … asseverata con giuramento in data …;
che il signor … ha formulato una proposta di acquisto dell’appartamento per il prezzo di Euro …;
di non aver prima d’ora presentato altra richiesta di autorizzazione ad altro notaio ovvero ricorso al competente Giudice Tutelare presso il Tribunale di …

CONSIDERATO

che l’operazione risulta evidentemente utile per il minore in quanto il prezzo offerto non è inferiore al valore di mercato dell’appartamento quale risultante dalla perizia di stima sopra richiamata ed inoltre … (ad es. l’appartamento è scarsamente utilizzato dalla famiglia del minore, comporta elevati costi di mantenimento, difficilmente risulta appetibile se offerto in locazione);
che il ricavato della vendita potrebbe essere utilmente impiegato mediante …

tutto ciò premesso,
avendole conferito l’incarico di ricevere/autenticare il relativo atto di compravendita

CHIEDONO

di autorizzare il minore … a vendere al signor … per un prezzo non inferiore ad Euro … l’appartamento posto al piano … dello stabile sito in …, via …

Si allegano:

Documenti di identità dei richiedenti e del minore;
Certificato di stato di famiglia
Copia dell’atto di donazione
Perizia dell’Architetto …
Proposta di acquisto del signor …

Ai fini delle comunicazioni si indicano i seguenti recapiti:

telefono:
mail:
pec:

…(data)

…(firma)
…(firma)

ESEMPIO I

Autorizzazione a fronte di richiesta già completa di informazioni

AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto dottor…notaio in …

incaricato di ricevere/autenticare l’atto di compravendita di appartamento posto al piano … dello stabile sito in …, via …, tra il signor …, quale parte acquirente, ed il minore …, quale parte venditrice;

vista la richiesta di autorizzazione presentata dai signori … e …. in qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore …;

RITENUTO

che l’operazione risulta evidentemente utile per il minore in quanto:

– il prezzo di vendita concordato tra le parti non è inferiore al valore di mercato del bene quale risultante dalla perizia dell’Architetto… prodotta dai ricorrenti;

– … (ad es. l’appartamento è scarsamente utilizzato dalla famiglia del minore, comporta elevati costi di mantenimento, difficilmente risulta appetibile se offerto in locazione);

AUTORIZZA

il minore …, a mezzo dei suoi legali rappresentanti signori … e …, in qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale, a vendere al signor … per un prezzo non inferiore ad Euro … l’appartamento posto al piano … dello stabile sito in …, via ….

Dispone che il ricavato della vendita sia depositato su conto corrente n. … intestato al minore presso l’agenzia n. … della banca … ove rimarrà a disposizione per essere investito in conformità a distinta autorizzazione da rilasciarsi separatamente.

…(luogo), …(data).

…(firma e sigillo)

ESEMPIO II

Autorizzazione a fronte di richiesta sintetica

AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto dottor…notaio in …

incaricato di ricevere/autenticare l’atto di compravendita di appartamento posto al piano … dello stabile sito in …, via…., tra il signor …, quale parte acquirente, ed il minore …, quale parte venditrice;

vista la richiesta di autorizzazione presentata dai signori … e …. in qualità genitori titolari della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore …;

CONSIDERATO

di aver acquisito dal comune di … (comune di residenza) certificato di stato di famiglia dei signori … e del minore …;
di aver fatto redigere dall’Architetto … perizia di stima asseverata con giuramento in data … dell’appartamento, da cui risulta un valore stimato di Euro …;
di aver acquisito dai signori … (genitori del minore) documentazione relativa ai costi annuali di mantenimento dell’immobile;
di aver acquisito dai signori … (genitori del minore) proposta di acquisto formulata dal signor … diretta all’acquisto dell’appartamento per un prezzo di Euro …;

RITENUTO

che l’operazione risulta evidentemente utile per il minore in quanto:

il prezzo di vendita concordato tra le parti non è inferiore al valore di mercato del bene quale risultante dalla perizia dell’Architetto;
… (per es. l’appartamento è scarsamente utilizzato dalla famiglia del minore, comporta elevati costi di mantenimento, difficilmente risulta appetibile se offerto in locazione);

AUTORIZZA

il minore …, a mezzo dei suoi legali rappresentanti signori … e …, in qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale, a vendere al signor … per un prezzo non inferiore ad Euro … l’appartamento posto al piano … dello stabile sito in …, via ….

Dispone che il ricavato della vendita sia depositato su conto corrente n. … intestato al minore presso l’agenzia n. … della banca … ove rimarrà a disposizione per essere investito in conformità a distinta autorizzazione da rilasciarsi separatamente.

…(luogo), …(data).

…(firma e sigillo)

Note

[1] Il Gruppo di studio è così composto: Luca Iberati – Consigliere coordinatore, Francesco Anselmi, Rossella Cardone, Luca Carestiato, Andrea De Costa, Alessandro De Gregori, Michele Laffranchi, Giulia Emanuela Padovani

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