28 Febbraio 2023

Adeguamenti statuti ETS: una proroga di cui c’era bisogno

di Massimo Caccavale

L’art. 9, comma 3 – bis del Decreto Milleproroghe 2023 (D. L. 29 dicembre 2022, n. 198), introdotto dalla legge di conversione (L.  24 febbraio 2023, n. 14) pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale  (G.U. Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023[1]) proroga di un ulteriore anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni  di  promozione sociale (APS) e Onlus, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al  D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Modifica, infatti, l’art. 101, comma 2, del Codice, il cui testo è, dunque, il seguente: “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del  presente decreto entro il  31  dicembre  2023.  Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Come da più parti evidenziato[2] questa è l’ottava volta che il legislatore interviene per posticipare la scadenza del termine in questione, originariamente fissata al 3 febbraio 2019, per essere poi, via via[3],  procrastinata fino (art. 26 bis del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122) al 31 dicembre 2022.

Ciò a testimonianza delle difficoltà che tuttora incontra la riforma del terzo settore ad entrare a pieno regime, abbandonando la sua fase transitoria, che, come spesso accade, tende ad assumere carattere definitivo, confermando il noto aforisma.

Fa sorridere, infatti, parlare oggi di fase transitoria per una riforma, sulla carta, entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Nel dossier di accompagnamento al ddl[4] si legge che i motivi di questa proroga sarebbero da ricondurre alle operazioni di trasmigrazione di ODV e APS dai loro registri al RUNTS (che – come ha potuto sperimentare chi, in questi mesi, si è dovuto cimentare con il popolamento del RUNTS – procedono piuttosto a rilento).

In realtà, la correlazione tra la riapertura del termine in questione e la procedura di   trasmigrazione non è di immediata comprensione, in quanto la proroga ora disposta non incide sui tempi della procedura anzidetta, che restano quelli attuali (cfr art. 54 del Codice e dagli artt. 31. 32 e 33 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, n. 106)[5]. Del resto lo stesso estensore del dossier non si mostra del tutto convinto di tale correlazione, laddove assume che quelli addotti sembrano, e non già sicuramente sono, i motivi della proroga de qua.

Si può ragionevolmente ipotizzare che l’obiettivo sia quello di scongiurare che, all’esito della procedura di trasmigrazione, ODV e APS già iscritti nei registri (ormai cessati con l’istituzione del RUNTS ex art. 102, comma 4 Codice[6]), spesso con numerosi associati che partecipano poco e niente alla vita associativa, non vengano iscritti al RUNTS, perché non riescono ad adeguarsi alle norme del Codice.

L’art. 101, comma 2 novellato, quindi consente a quegli enti, fino alla fine di quest’anno, di procedere all’adeguamento con procedure e quorum semplificati, in deroga a quanto previsto dall’art. 21, comma 2, cod. civ. o dal rispettivo statuto e così evitare di non trovarsi più iscritti ad alcun registro.

In proposito, si ricorda che:

l’”agevolazione”[7] riguarda solo ODV, APS e ONLUS[8], già costituiti prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.lgs. 117/2017), non quelli costituiti dopo, tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni del Codice (La Nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche del 29 dicembre 2017, prot. n. 34/0012604[9]);
con il quorum agevolato quegli enti possono procedere soltanto agli adeguamenti “necessari” (per i quali cfr.  Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018, n. 20[10])  mentre per adeguamenti diversi da quelli necessari, torna applicabile il citato l’art. 21, comma 2 o, comunque, quanto previsto dallo statuto dell’ente per le modifiche statutarie;
dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2022, sarà comunque possibile procedere all’adeguamento (necessario o meno) secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto per la modifica dello statuto.

Infine occorre segnalare che la proroga del termine è stata introdotta dopo la scadenza del termine prorogato (scaduto il 31 dicembre 2022).

Si pone dunque il problema della sorte degli adeguamenti statutari (necessari) eventualmente adottati dai ripetuti enti, in deroga alla legge o al proprio statuto, con quorum semplificati, dal 1° gennaio all’entrata in vigore della legge di conversione.

A parere di chi scrive – anche considerando il tenore letterale dell’art. 101, comma 2 novellato-, tali adeguamenti dovrebbero considerarsi sanati dalla proroga ex post.

 

Note

[1] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-27&atto.codiceRedazionale=23G00021&elenco30giorni=false)

[2] Ad es.  https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28996-adeguamento-statuti-ets-al-31dicembre-2023-lo-prevede-milleproroghe-2023.html; https://www.cantiereterzosettore.it/milleproroghe-2023-adeguamento-degli-statuti-al-terzo-settore-fino-al-31-dicembre-2023/

[3] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2017-07-03;117~art101!vig=

[4] Pagg. 43 e s., consultabile qui https://documenti.camera.it/Leg19/Dossier/Pdf/D22198bvol2.Pdf)

[5] Per la quale cfr. L’avvio del RUNTS. Indicazioni operative“, in Cnn notizie del 9 marzo 2022, n. 47.

[6] il Registro unico  nazionale  del Terzo settore è ormai attivo, dal 23 novembre 2021  (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx#:~:text=Il%20Registro%20Unico%20Nazionale%20del,individuata%20con%20il%20Decreto%20direttoriale )cosicché da tale data sono cessate le procedure di iscrizione nei registri richiamati da tale primo periodo  (anagrafe unica delle ONLUS, e registri ODV e APS) operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021 (Cfr. Avvio del RUNTS: registro operativo dal 23 novembre 2021 e possibilità di richiedere le iscrizioni dal giorno successivo (decreto del Ministero del Lavoro 26 ottobre 2021) in Cnn notizie del 2 novembre 2021, n. 202 e “L’avvio del RUNTS. Indicazioni operative“, in Cnn notizie del 9 marzo 2022, n. 47).

[7] Su cosa si intenda per “modalità e maggioranze dell’assemblea ordinaria”, si veda Avvio del RUNTS: registro operativo dal 23 novembre 2021 cit.

[8] La norma non riguarda altri enti

[9] https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/DG-III-Settore-lettera-Regioni-questioni-diritto-transitorio.pdf

[10] https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf

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