27 Febbraio 2023

Nuova decorrenza per il modello della polizza decennale T.A.I.C.

L’art. 12, comma 6-bis, del D.L. 20 dicembre 2022 n. 198 (cd. decreto Milleproroghe 2023), introdotto in sede di conversione (legge in corso di pubblicazione) ha introdotto una nuova disciplina transitoria per la decorrenza dell’obbligo di conformazione della polizza assicurativa decennale al modello standard di cui all’art. 4, c. 1bis, del D.lgs. 20/06/2005, n. 122, in deroga a quella a suo tempo dettata dall’art. 3 del decreto MISE 20/07/2022 n. 154.

Rammentiamo che quest’ultima disposizione aveva previsto l’obbligo di conformazione al modello standard per le polizze assicurative decennali “stipulate” successivamente alla data di entrata in vigore di detto decreto ossia successivamente alla data dl 5 novembre 2022.

Tale disposizione aveva creato non poche difficoltà pratiche stante le diverse letture che della stessa si potevano dare. L’espressione polizze “stipulate” si prestava a diverse interpretazioni. Alcune Compagnie Assicuratrici, per esempio, ritenevano non sussistente l’obbligo di conformazione anche per polizze formalmente emesse dopo il 5 novembre 2022 per il sol fatto che fosse stato stipulato un “preliminare” di polizza prima di detta data (preliminare che normalmente viene stipulato in occasione dell’apertura del cantiere e della emissione della cd. polizza CAR ”Contractor’s All Risks”).

Per il C.N.N. (Leo M., Musto A., Pelizzatti C. e Terracina V. “Il modello standard di decennale postuma – Primo commento al Decreto 20/07/2022, n. 154” in CNN Notizie n. 206 del 10/11/2022), invece, “per gli atti di compravendita da stipularsi dopo il 5 novembre 2022 restano certamente utilizzabili anche le polizze stipulate prima di detta data, purché si tratti di polizze cd. “di attivazione” o definitive. Non pare sufficiente una pregressa sottoscrizione di polizza cd. CAR ”Contractor’s All Risks” che consente di ottenere, alla fine dei lavori, la polizza postuma decennale”.

La nuova norma dovrebbe porre fine a tutte le difficoltà pratiche ed incertezze che hanno caratterizzato la prima fase di applicazione del Decreto MISE n. 154/2022.

Si stabilisce, infatti, che “le disposizioni di cui decreto ministeriale previsto dall’art. 4, comma 1 bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto”. Vengono fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 389 del D.lgs 12/01/2019 n. 14.

Pertanto, l’obbligo di conformare le polizze assicurative decennali alle disposizioni del decreto MISE 20/07/2022 n. 154 (adeguamento della polizza allo schema tipo Allegato A al decreto, più scheda tecnica conforme all’Allegato B e Attestazione di conformità conforme all’Allegato C) sussiste solo nel caso di compravendite aventi per oggetto immobili da costruire il cui titolo edilizio sia stato rilasciato dopo il 5 novembre 2022.

Al contrario, in caso di compravendite aventi per oggetto immobili da costruire il cui titolo edilizio sia stato rilasciato prima del 5 novembre 2022 le polizze assicurative decennali anche se stipulate/emesse dopo questa data possono essere rilasciate secondo gli schemi in uso in precedenza senza necessità di loro conformazione al Modello Standard approvato col succitato Decreto MISE 154/2022 (fermo restando che il costruttore/venditore potrà consegnare anche per questi immobili una polizza comunque conforme al Modello Standard).

Nel caso di specie si fa riferimento al titolo edilizio “rilasciato” (non è sufficiente quindi la semplice richiesta di rilascio del titolo come invece previsto per far rientrare un immobile nel perimetro di applicazione della disciplina in tema di tutela di acquirente di immobile da costruire); deve trattarsi ovviamente del titolo con il quale è stata autorizzata la costruzione. Irrilevanti sono eventuali titoli successivi (posteriori al 5 novembre 2022) di approvazione di eventuali varianti in corso d’opera (a meno che si tratti di varianti radicali, che prevedano di fatto la sostituzione del progetto originario con un nuovo e diverso progetto).

Resta fermo in questo caso il disposto del comma 3 dell’art. 389 del D.lgs 12/01/2019 n. 14 in base al quale il contenuto della polizza è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dal disposto dell’art. 4 del D.Lgs 20/06/2005, n. 122.

Pertanto, se da un lato la nuova norma ha posto rimedio alle difficoltà di diritto transitorio sorte a seguito dell’approvazione del Modello Standard, dall’altra ripropone le difficoltà inerenti la verifica delle condizioni minime per ritenere il contenuto della polizza decennale presentata conforme al disposto dell’art. 4 del D.Lgs 122/2005, così come richiesto dal suddetto comma 3 dell’art. 389 del D.lgs 12/01/2019 n. 14.

Si rammenta, al riguardo, che in ambito notarile, nelle more di approvazione del Modello Standard, erano state elaborate delle linee guida per agevolare il compito del Notaio chiamato a verificare il contenuto della polizza assicurativa decennale da utilizzare nella contrattazione di immobili da costruire, linee guida alle quali può farsi ora nuovamente riferimento in caso di compravendita avente per oggetto immobili da costruire con titolo edilizio rilasciato prima del 5 novembre 2022.

Si richiamano, in particolare, gli orientamenti in materia formulati da:

— Leo M., Musto A., Terracina V., “Il contenuto della polizza assicurativa indennitaria decennale”, Focus Pubblicistico 235-2021/P, in CNN Notizie, 236, 21/12/2021

— Comitato Regionale Notarile Lombardo “Verifiche del Notaio in ordine al contenuto della polizza assicurativa decennale “postuma” (art. 4 D.Lgs. n. 122/2005) – ottobre 2021

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