27 Febbraio 2023

Assemblee full digital: una proroga di cui non si sentiva la mancanza

Un anno fa esatto scrivevamo su queste colonne: “È stata approvata dal Parlamento la conversione in legge dell’importante “Decreto Milleproroghe 2022”. Con la consueta tecnica legislativa che tanto allieta gli addetti ai lavori, rendendo pressoché impossibile ricostruire la data di entrata in vigore di una norma e i suoi termini in caso di norma a suo tempo emergenziale ed ora provvisoria, possiamo comunque confermare che è stata prevista l’estensione dell’applicabilità delle norme (art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) sullo svolgimento delle assemblee delle S.P.A. e delle S.R.L. al 31 luglio 2022. […] La pandemia sembra allentare la sua presa, forse siamo davanti all’ultima proroga. Saranno mesi utili, si spera, per tornare ad una normalità ormai da troppo tempo dimenticata e per vedere se la verbalizzazione a distanza continui a tenere senza dover ricorrere a norme emergenziali”.

E, in effetti, il termine del 31 luglio 2022 è felicemente scaduto, la norma non è stata prorogata, si è continuato a tenere in sola videoconferenza (“full digital”, dicono alcune clausole statutarie) le assemblee delle società di tutta Italia, salvi eventuali casi particolari ben descritti per esempio da in un’intervista a Carlo Munafò e Mario Notari pubblicata su questa rivista o in situazioni che sconsigliano, per motivi contingenti (accertamento dell’identità del presidente, antiriciclaggio, delicatezza dei temi, ecc.), l’adozione di questo prezioso snellimento adatto al XXI secolo.

Visto che da luglio non è accaduto nessun cataclisma, e la realtà ha sconfessato i catastrofismi di taluno, potremmo dire che “vissero tutti felici e contenti”. Ma in realtà non a tutti è parso così, visto che il legislatore si è improvvisamente svegliato e, con la consueta tecnica legislativa abominevole e con un tempismo degno di un bradipo, non accorgendosi che il termine era felicemente scaduto da mesi senza danni per alcuno, nel Milleproroghe 2023 ha riaperto il termine del 31 luglio 2022 portandolo al 31 luglio 2023. Si tratta di una proroga retroattiva e cioè con effetti anche per il passato che, quanto a tecnica legislativa, ricorda quella, in diverso campo, ma contenuta nel medesimo Decreto Milleproroghe, che sospende nuovamente i termini relativi alle agevolazioni prima casa nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Come ben spiegato in un commento di Michele Laffranchi appena pubblicato su questa Rivista, la norma ha, effetto retroattivo e, di conseguenza, i termini (per mantenere le agevolazioni prima casa) devono ritenersi sospesi ininterrottamente a partire dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.

Il rinvio è ben nascosto dietro questo indovinello: “10-undecies. All’articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “31 luglio 2022” sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2023”, per cui il nuovo testo dell’articolo citato è: “Il termine di cui all’articolo 106, comma 7,  del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee  di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2023”: e siamo tornati al “106″ ormai a noi noto (anche se facciamo fatica a ricordarci: “106… de che?”)

La riapertura dei termini serviva? No

Le assemblee si sarebbero potute tenere comunque in videoconferenza? Quasi tutte (intervista a Munafò e Notari)

Le assemblee tenute in questi 8 mesi in “full digital” sono valide? Certamente sì.

La riapertura dei termini può far pensare che dall’1 agosto 2023 queste assemblee non si potranno più tenere? No di certo.

Insomma, tranquilli: per noi non cambia nulla.

Peccato che il legislatore abbia perso tempo in questo modo. Talento sprecato di cui ci teniamo un’indiretta utilità La proroga della possibilità di designare, per le società quotate, il rappresentante di cui all’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  (e qui si spiega anche il buco dal 31 luglio ad oggi perché la maggior parte delle assemblee si svolgono tra aprile e giugno).

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