24 Gennaio 2023

Costituzione di parte civile del CND e condanna al risarcimento del danno

Con sentenza 24 ottobre 2022 n.  11328 depositata il 17 gennaio 2023. Il Tribunale ordinario di Milano, sezione decima penale, ha condannato un notaio al risarcimento del danno cagionato al Consiglio Notarile di Milano, costituitosi parte civile, in un procedimento nel quale il notaio, è stato condannato ad 8 anni e sei mesi di reclusione per una serie di reati (circonvenzione di incapace, sequestro di persona, peculato, falso, associazione a delinquere etc.) per una vicenda assurta a notorietà nazionale. Nelle more del giudizio il Consiglio aveva chiesto e ottenuto, in sede disciplinare, una pronuncia di destituzione.

Non ricordiamo precedenti specifici sul punto e ci pare importante darne notizia perché il Tribunale di Milano giunge a ritenere la risarcibilità del danno partendo dall’affermazione della valenza costituzionale della funzione notarile, argomentando come la condotta del singolo possa avere riflessi potenzialmente dannosi sull’intera categoria.

È un precedente importante che può essere di stimolo all’azione di altri Consigli distrettuali in altre pregiudizievoli vicende.

Di seguito il passaggio motivazionale che interessa.

“Quanto alle statuizioni civili, il Consiglio Notarile di Milano è costituito parte civile nei confronti di …, di cui ha già ottenuto la destituzione in sede disciplinare, ed è di immediata evidenza l’assoluta gravità del disonore (a mente dell’art. 54 Cost. i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, tra i quali indubbiamente rientrano i notai, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore) – e dunque del danno – ricaduto sulla categoria a seguito delle sue condotte se solo si riflette sul contenuto di disposizioni del Codice Deontologico quali “il Notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi dell’indipendenza e dell’imparzialità, evitando ogni influenza di carattere personale su suo operato e ogni interferenza tra professione e affari” ovvero “il Notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di adeguamento della volontà delle parti (non certo di sostituzione della propria interessata volontà a quella di un incapace, redigendone un testamento o facendogli costituire un trust)  e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale ”, o ancora “il Notaio deve astenersi dall’esercitare anche temporaneamente, le funzioni o le attività qualificate incompatibili con l’Ufficio di notaio se, per le prevedibili modalità di svolgimento, possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria”.

…deve essere pertanto condannato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile Consiglio Notarile di Milano, danno da liquidarsi nella separata sede civile; al Consiglio deve essere fin d’ora riconosciuta una provvisionale di euro 50.000, congrua rispetto all’entità del disonore ricaduto sulla categoria in conseguenza delle condotte personali e professionali dell’imputato, il quale deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese processuali dalla medesima parte civile sostenute, liquidate come da dispositivo.”

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