17 Gennaio 2023

La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie – Anno 2023

Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge Finanziaria per il 2023), Art. 1, commi 108 e 109, è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentari) ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota unica del 16%.

Al riguardo si rammenta che per l’anno di imposta 2022 l’aliquota era pari al 14%,  per gli anni di imposta 2011 e 2020 l’aliquota era pari all’11%, per il periodo di imposta 2019 erano previste due diverse aliquote, l’11% per le partecipazioni qualificate ed il 10% per le partecipazioni non qualificate, nei precedenti periodi di imposta 2018, 2017, 2016 era prevista un’aliquota unica (pari all’8%) sia per le partecipazioni qualificate che per le partecipazioni non qualificate; nel periodo di imposta 2015, erano previste due distinte aliquote, l’8% per le partecipazioni qualificate, e il 4% per le partecipazioni non qualificate; per i periodi di imposta precedenti, sino al 2014, erano pure previste due diverse aliquote: il 4% per le partecipazioni qualificate ed il 2% per le partecipazioni non qualificate.

Altra importante novità introdotta dalla legge 197/2022 è costituita dalla estensione della possibilità di rideterminazione del valore di acquisto mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva anche alle partecipazioni quotate . In particolare, l’art. 1, comma 107 della legge 197/2022, nel modificare l’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c e c-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a) del medesimo Testo Unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. A sua volta il successivo comma 109 stabilisce che anche in questo caso l’imposta sostitutiva è pari al 16%

Pertanto, sulla base della nuova disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2023:

A) le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla data del 1° gennaio 2023 e ciò pagando il 16% del valore delle partecipazioni stesse alla data del 1° gennaio 2023 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2023, sia se si tratta di partecipazioni non qualificate che di partecipazioni qualificate (si rammenta che a norma dell’art. 67, comma 1, lett c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 919 – T.U.I.R., sono partecipazioni “qualificate” quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiori al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%). Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

B) i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, pagando il 16% del valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. Per tali titoli, quote, diritti il valore sul quale applicare l’imposta sostitutiva del 16% (ai fini della rideterminazione del costo o valore di acquisto) non va, pertanto, determinato con perizia (come previsto per le partecipazioni non negoziate) ma lo stesso è dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 (ossia nell’ultimo mese antecedente la data di riferimento del valore di tali titoli, quote e diritti, individuato nel 1° gennaio 2023)

L’imposta sostitutiva (sia per le partecipazione negoziate che per le partecipazioni non negoziate) deve essere pagata o in un’unica soluzione entro il suddetto termine del 15 novembre 2023 o può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo con scadenza 15 novembre 2023, 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 (sull’importo delle rate al 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11). Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2023, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie (sia negoziate che non negoziate) mediante pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16%:

persone fisiche (che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa);
società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

Rimane ferma la possibilità (introdotta dall’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106), di compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già nel passato versato a titolo di imposta sostitutiva in occasione di precedente rideterminazione (e ciò, ovviamente, con riguardo alle sole partecipazioni non negoziate, in quanto la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni negoziate è possibile solo dal 1 gennaio 2023). La nuova norma non richiama espressamente la disposizione dell’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106, che ha introdotto la possibilità di compensazione, né riproduce una disposizione di identico contenuto, limitandosi, invece, a richiamare la disposizione dell’articolo 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448. Si ritiene, peraltro, che la disposizione dell’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106 sia divenuta una disposizione “di sistema”, in quanto:

(i)  il suddetto art. 7, comma 2, lett. ee) D.L. 70/2011 fa riferimento ai soggetti che si sono avvalsi della rideterminazione dei valori di acquisto di cui all’art. 5 legge 28.12.2001 n. 448 ed appare quindi strettamente “collegata” a quest’ultima disposizione;

(ii) a sua volta la norma della legge 197/2022, in commento, stabilisce che alla rideterminazione dei valori dalla stessa prevista, si applica proprio la disposizione dell’art. 5 legge 28.12.2001 n. 448;

La possibilità di compensazione è stata comunque confermata, con riguardo all’imposta sostitutiva dovuta per il periodo di imposta 2021, dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021: “Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.” La stessa soluzione può valere per analogia anche per l’imposta dovuta per l’anno del 2023.

I soggetti che non effettuano la compensazione con l’imposta pagata in precedenza possono sempre chiederne il rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; il termine di decadenza (48 mesi) per la richiesta di rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata; l’importo del rimborso non può, comunque, essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata (in questo senso anche la suddetta Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

La nuova rideterminazione potrà essere pertanto utilizzata:

da chi non aveva mai utilizzato prima d’ora questa possibilità come ad esempio i possessori di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, per i quali sino al 31 dicembre 2022 era preclusa la possibilità di rideterminare il valore di acquisto pagando l’imposta sostitutiva;
da chi deve vendere a prezzo superiore a quello che risulta da una precedente rideterminazione (pagherà la differenza tra l’importo pari al 16% del nuovo valore rideterminato e l’imposta pagata in precedenza; esempio: rivalutazione per partecipazione qualificata al 1° gennaio 2010 su valore di €. 500.000,00; imposta pagata al 4%: €. 20.000,00 – rivalutazione al 1 gennaio 2023 su valore di €. 600.000,00 – imposta al 16%: €. 96.000,00; imposta dovuta €. 96.000,00 – €. 20.000,00 = €. 76.000,00; rivalutazione per partecipazione non qualificata al 1° gennaio 2010 su valore di €. 500.000,00; imposta pagata al 2%: €. 10.000,00 – rivalutazione al 1 gennaio 2023 su valore di €. 600.000,00 – imposta al 16%: €. 96.000,00; imposta dovuta €. 96.000,00 – €. 10.000,00 = €. 86.000,00). In questi casi (soprattutto quanto la precedente rideterminazione è stata effettuata con l’aliquota al 2% o al 4%) andrà attentamente valutata la convenienza di procedere ad una nuova rideterminazione (oggi al 16%) potendo essere meno onerosa la tassazione “ordinaria” sulla plusvalenza realizzata (tra il prezzo di vendita e il valore in precedenza rideterminato).

Da segnalare che con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 9 maggio 2003 si è precisato che in caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà nel corso del 2003 il valore affrancabile è quello della nuda proprietà al 1° gennaio 2003 (ed ora in base all’ultima norma deve ritenersi che in caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà dopo il 1° gennaio 2023 il valore affrancabile sia quello della nuda proprietà al 1° gennaio 2023).

Da segnalare inoltre che con Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021 si è precisato che:

in caso di acquisto di una partecipazione da parte di due coniugi in regime di comunione legale dei beni, nel caso si intenda rideterminare l’intera quota di partecipazione, entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile;
qualora un contribuente che detiene una partecipazione nell’ambito del regime dichiarativo intenda avvalersi nuovamente della possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni, deve necessariamente provvedere a rivalutare in ordine cronologico sempre per prime le ultime partecipazioni ricevute/acquisite in applicazione del criterio LIFO senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rideterminato.

La perizia di stima, dalla quale deve risultare, per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore rideterminato alla data del 1° gennaio 2023, deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché nell’elenco dei revisori contabili (così dispone l’art. 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448); si rammenta inoltre che l’art. 1, comma 428, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ha ampliato la platea dei soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata di stima del valore dei terreni ai fini dell’affrancamento delle plusvalenze, ricomprendendovi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Ai fini dell’asseverazione della perizia sono competenti, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici ed i notai (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Se ci vi vuole avvalere della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni in vista di un atto di trasferimento, non è necessario che la perizia sia necessariamente predisposta prima della stipula dell’atto stesso, ma è sufficiente che la stessa sia predisposta entro il termine di scadenza del 15 novembre 2023 e quindi anche successivamente all’atto di cessione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E del 5 giugno 2002).

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO. In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello. L’omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino ad un massimo di euro 2.065,00). In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11e Circolare Agenzia delle Entrata n. 1/E del 22 gennaio 2021).

La devoluzione mortis causa e la donazione di partecipazioni rivalutate

Cosa succede se una partecipazione societaria che sia stata oggetto di rivalutazione (con pagamento della relativa imposta sostitutiva) venga donata o si trasferisca a seguito di successione mortis causa? Le conseguenze sono diverse a seconda che si verifichi l’uno o l’altro evento:

(i) in caso di donazione, il donatario subentra anche nella posizione fiscale del donante, potendo in tal modo avvalersi, in caso di successiva cessione della partecipazione, del valore risultante dalla rideterminazione a suo tempo posta in essere dal donante; in questo senso l’art. 68, c. 6, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) che così dispone: “Nei casi di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”. Esempio:

Tizio nel 2015 ha rivalutato la propria partecipazione al capitale di Alfa srl (valore in perizia €. 100.000,00);
Tizio nel 2018 ha donato detta partecipazione a Caio; valore dichiarato in atto (pari al valore contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato): €. 60.000,00;
Caio vende nel 2023 la partecipazione suddetta al prezzo di €. 120.000,00; la plusvalenza realizzata da Caio è pari a €. 20.000,00 [120.000,00 (prezzo cessione) – 100.000,00 (valore rideterminato dal donante Tizio) = 20.000,00].

In pratica con la donazione non si perdono gli effetti di un’eventuale rivalutazione posta in essere dal donante. Ovviamente il donatario potrà, nel caso di specie, procedere, se ritenuto opportuno, a una nuova perizia, per fissare il valore della partecipazione alla data del 1 gennaio 2023 e quindi azzerare la plusvalenza (probabilmente con possibilità di portare a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta quanto aveva a suo tempo pagato a titolo di imposta sostitutiva il donante, dato che il donatario subentra nell’intera posizione fiscale del donante, anche se sul punto non esistono istruzioni e/o indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria).

(ii) in caso di successione mortis causa, l’erede invece non subentra nella posizione fiscale del defunto e non potrà quindi avvalersi, in caso di successiva cessione della partecipazione, del valore risultante dalla rideterminazione a suo tempo posta in essere dal defunto; il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione non sarà per l’erede quello maturato in capo al defunto ma corrisponderà al valore della partecipazione indicato nella dichiarazione di successione (valore che potrà essere notevolmente inferiore a quello derivato dalla rivalutazione posta in essere dal defunto dato che ai fini dell’imposta di successione il valore da indicare è quello contabile, risultante dall’ultimo bilancio approvato, escluso il valore di avviamento); in questo senso l’art. 68, c. 6, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) che così dispone: “Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”. Esempio:

Tizio nel 2016 ha rivalutato la propria partecipazione al capitale di Alfa srl (valore in perizia €. 100.000,00);
Tizio nel 2018 è deceduto e detta partecipazione si è devoluta a favore del proprio erede Caio; valore dichiarato nella dichiarazione di successione (pari al valore contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato): €. 60.000,00;
Caio vende nel 2023 la partecipazione suddetta al prezzo di €. 120.000,00; la plusvalenza realizzata da Caio è pari a €. 60.000,00 [120.000,00 (prezzo cessione) – 60.000,00 (valore denunciato ai fini dell’imposta di successione) = 60.000,00].

In pratica con la morte del titolare della partecipazione societaria si perdono gli effetti di un’eventuale rivalutazione dallo stesso posta in essere. Ovviamente l’erede potrà nel caso di specie procedere ad una nuova perizia, per fissare il valore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2023 (in quanto la successione si era aperta prima di tale data) e quindi azzerare la plusvalenza (ovviamente senza poter portare a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta quanto aveva a suo tempo pagato a titolo di imposta sostitutiva il defunto).

ATTENZIONE: se la donazione è stata posta in essere o la successione si è aperta dopo il 1° gennaio 2023, il donatario e/o l’erede non possono procedere alla rivalutazione ai sensi della disposizione in commento, in quanto la condizione per avvalersi di tale rivalutazione è il possesso della partecipazione societaria alla data del 1° gennaio 2023. Pertanto, se donatario e/o erede dovessero procedere alla cessione a terzi della quota societaria dovranno, necessariamente, calcolare la plusvalenza sulla base del costo di acquisto riconosciuto al donante (nel caso della donazione) ovvero del valore indicato ai fini dell’imposta di successione (nel caso della successione mortis causa).

La rinuncia alla procedura di rivalutazione

Cosa succede se il contribuente dopo aver avviato il procedimento di rivalutazione con il pagamento della prima rata, decida poi di rinunciarvi non pagando, conseguentemente, le successive due rate?  Ha diritto al rimborso della prima rata pagata? L’Amministrazione finanziaria nega la possibilità per il contribuente di ottenere il rimborso della rata pagata, ritenendo irrevocabile la procedura di rideterminazione dei valori una volta avviata. Anche nella Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11 e nella Circolare n. 1/e del 22 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora il contribuente, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni, non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva pagata ed è tenuto, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare, comunque, i versamenti successivi (in conformità anche alla Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004).

Sul punto la giurisprudenza tributaria ha manifestato opinioni contrastanti; a chi ha negato il diritto di rimborso uniformandosi alla posizione dell’Amministrazione Finanziaria (in questo senso Cass. 20 febbraio 2015 n. 3410 C.T.R. Lombardia 4464/1 del 7 novembre 2017) si contrappone chi, invece, ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, osservando che una volta venuta meno la possibilità di avvalersi del valore rivalutato causa il mancato pagamento dell’intera imposta sostitutiva, il pagamento della prima rata risulta essere privo di causa così da rappresentare per l’Erario un indebito arricchimento (in questo senso C.T.R. Lombardia 168/2013 e Cass. 24 aprile 2015 n. 8350). Di recente la Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è una scelta volontaria che non può essere revocata dal contribuente, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell’imposta versata ed è tenuto, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti delle rate successive (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2019 n. 1323; Cass. 1 dicembre 2020, n. 27387).

Vendita a prezzo inferiore a quello risultante dalla perizia

E’ possibile procedere alla vendita di una partecipazione societaria ad un prezzo inferiore a quello risultante dalla perizia, senza che sia a tal fine necessario procedere ad una nuova rideterminazione del valore con nuova perizia. Il cedente potrà anche in questo caso avvalersi della rivalutazione a suo tempo posta in essere, con la conseguenza che la cessione non genererà alcuna plusvalenza tassabile (posto che il prezzo risulterà inferiore al costo fiscalmente riconosciuto a seguito della rivalutazione eseguita). Non sussistono per l’ipotesi della cessione di partecipazioni societarie i problemi sollevati invece nell’ipotesi di cessione di terreni a prezzo inferiore a quello di perizia. Infatti nella norma relativa alla cessione di partecipazioni non è previsto che il valore risultante dalla perizia di rideterminazione operi anche come “valore minimo di riferimento” ai fini dell’imposta di registro (e ciò per il semplice motivo che gli atti di cessione di partecipazioni societarie sono soggetti ad imposta fissa di registro), come invece previsto nella norma relativa ai terreni, circostanza questa che ha indotto l’Amministrazione finanziaria ad adottare diverse e più restrittive interpretazioni per il caso della cessione di terreni a prezzo inferiore a quello di perizia.

Le norme di riferimento

Art. 1 Legge 29 dicembre 2022 n. 197

All’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni”
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c e c-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a) del medesimo Testo Unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”.

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da  versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023.
Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, come da ultimo modificato dal comma 108 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 107 del presente articolo e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, del medesimo decreto legge n. 282 del 2002, sono pari al 16 per cento.

 ART. 2, comma 2, D.L. 24.12.2002 n. 282 convertito con legge 21.2.2003 n. 27

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28  dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche  per  la rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013.  Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un  massimo  di tre rate annuali di pari importo, a decorrere  dalla  data  del  30 giugno 2013; sull’importo delle rate  successive  alla  prima  sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da  versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento  della  perizia  devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.

ART. 5 legge 28 dicembre 2001 n. 448  e s.m.i.

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.

3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L’assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

ART. 7, comma 2, lett. dd) e segg. D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 12.7.2011 n. 106

ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di  acquisto   di   partecipazione   non   negoziate   nei   mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  qualora  abbiano  già  effettuato  una precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del  modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati  i  dati  da  indicare nella dichiarazione stessa.

ff) i soggetti che non effettuano  la  detrazione  di  cui  alla lettera ee) possono chiedere il rimborso  della  imposta  sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta  di  rimborso  decorre  dalla  data  del  versamento dell’intera  imposta  o  della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata;

gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza  per  la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa  può  essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre  dalla  medesima data.

 

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