2 Gennaio 2023

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni per il 2023

La nuova Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata in pari data in Gazzetta Ufficiale n. 303 – Serie Generale) conferma, anche per l’anno 2023, con l’art. 1, commi 108 e 109, la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto di partecipazioni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con un’unica aliquota fissata al 16 per cento (nel testo iniziale era al 14 per cento, per come fissata con il c.d. “Decreto Legge Energia”) estendendo, inoltre, con il comma 107, tale possibilità anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

A tal fine, il comma 107 – in relazione all’art. 5 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 dettato in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – rispettivamente:

alla lettera a) sostituisce la rubrica del predetto art. 5 prevedendo, in via generica, la “Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni”;
alla lettera b) inserisce il seguente comma 1-bis «Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

Con il comma 108 vengono rinnovati, e sin da subito in via “più generosa”, i termini fissati all’art. 2, comma 2 del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27, sostituendo questa volta, la Legge di Bilancio, l’intero comma 2 per consentire l’estensione applicativa della norma anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione e prevedendo, nuovamente:

la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2023;
la conferma circa la possibilità di rateizzazione della predetta imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, a decorrere dalla data del 15 novembre 2023;
la necessità che la redazione e il giuramento della perizia, quale mezzo per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, vengano effettuati entro il 15 novembre 2023.

Da ultimo, il comma 109 prevede che le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’art. 5 Legge 28 dicembre 2001 n. 448, comma 1-bis e comma 2, siano pari entrambe al 16 per cento.

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