30 Dicembre 2022

Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36”

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2023 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022), con la disposizione di cui all’art. 1 comma 18 estende a tutto il 2023 le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106.

Questo il testo dell’art. 64, commi qui di interesse, del DL n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, a seguito della modifica apportata:

Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle  di  categoria  catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta’ nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto e’ stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023.
In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Nel corso del 2023 potranno quindi beneficiare delle agevolazioni tutti coloro i quali, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalle norme i nati dal 1° gennaio 1988 in poi.

Correlativamente il medesimo art. 18 della Legge di stabilità per il 2023 prevede anche la proroga a tutto il 31/12/2023 delle misure per l’ammissione al fondo di solidarietà per i mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini”) di cui all’art. 54, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, sia delle già vigenti misure previste a favore dei soggetti che hanno i requisiti per usufruire delle agevolazioni under 36 in tema di fondo di garanzia per la prima casa di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 147/2013 (per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze), fondo al quale in forza della nova disposizione normativa in parola sono altresì assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l’anno 2023 derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b).

 

L’articolo Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36” sembra essere il primo su Federnotizie.

Read More 

Potrebbero interessarti

For International

Customers

  Providing best solutions in a framework of a legal certainty.   dr. Gaetano d’Abramo has been working in the corporate and real estate field since 1990. For any request you can write direct... Read more