24 Ottobre 2022

Fideiussione: nulla la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e garante liberato

Il Tribunale di Torino, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità più diffuso, sancisce che, in ipotesi di fideiussione, la mancata attivazione positiva del creditore nei confronti dell’obbligato principale nel termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c., comporta la decadenza da ogni azione nei confronti del fideiussore, che si intende così liberato. Viene riconosciuto, difatti, che la clausola derogativa del termine di cui all’art. 1957 c.c., presente nel contratto di fideiussione – non soltanto omnibus, ma anche ordinaria – e già stigmatizzata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, è da ritenersi nulla, con ciò applicandosi le prescrizioni della norma citata.

Read More 

Potrebbero interessarti

Per la riforma del concorso “ci vuole orecchio”
2 Maggio 2024

Per la riforma del concorso “ci vuole orecchio”

Le idee di Massimo Caspani (notaio in pensione) Come tutti, o quasi tutti, ho conosciuto il problema dell’accesso al notariato da studente neo-laureato, quando la scelta di dedicarsi alla professione, spinta dalla normale esaltazione giovanile per questa figura un po’ strana, particolare, ammantata di riservatezza e di non esaltata...

For International

Customers

  Providing best solutions in a framework of a legal certainty.   dr. Gaetano d’Abramo has been working in the corporate and real estate field since 1990. For any request you can write direct... Read more