30 Settembre 2022

In vigore il Codice della Crisi

Il 15 luglio 2022 è entrato finalmente in vigore il Codice della Crisi.

Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 riforma le modalità di gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, privilegiando strumenti volti a risolvere tempestivamente le difficoltà economico-finanziarie del debitore, al fine di garantire la continuità dell’attività aziendale e i livelli occupazionali, e approdando alla liquidazione dell’attivo soltanto in extremis.

Non è un caso che anche la struttura del codice rispecchi questa preferenza. Difatti, dopo il titolo I che illustra le definizioni di alcune parole cruciali contenute nel codice, il titolo II disciplina quegli istituti volti al risanamento aziendale quando l’impresa non è ancora in una fase di crisi o di insolvenza, ma in una condizione di squilibrio economico tale da rendere probabile il verificarsi di detti stati patologici (composizione negoziata e concordato semplificato), mentre i titoli III e IV sono dedicati agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, già conclamate, in grado di garantire la continuazione dell’attività imprenditoriale (piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria, accordi su crediti tributari e contributivi, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato preventivo) e, infine, il titolo V è dedicato alla liquidazione giudiziale (corrispondente al vecchio “fallimento”).

Il codice della crisi è entrato in vigore a seguito di due rilevanti interventi correttivi.

Il primo correttivo, di cui al d.lgs. 26 ottobre 2020 n.147, ha introdotto delle importanti novità in merito al contenuto e agli adempimenti relativi agli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento, all’iter di esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e ai presupposti del concordato preventivo.

Il secondo correttivo, contenuto nel d.lgs. 17 giugno 2022 n.83, di recepimento della direttiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019[1], ha inserito nel testo del codice la disciplina (riformata) degli istituti della procedura della composizione negoziata e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in origine disciplinati dal D.L. 118/2021, ha eliminato gli istituti di allerta, ha regolamentato le modalità di segnalazione per l’anticipata emersione della crisi e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ed è intervenuto anche sulla procedura concordataria.

Le disposizioni del codice della crisi sono in vigore dal 15 luglio 2022, ad eccezione di quelle modificative del codice civile, di quelle relative alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire e di alcune disposizioni attuative del codice medesimo, già entrate in vigore in data 16 marzo 2019.

Continua ad applicarsi la legge fallimentare e la legge 27 gennaio 2012 n.3 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento e alle proposte di concordato fallimentare, ai ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e alle domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del codice della crisi e alle procedure di fallimento e alle altre procedure sopra richiamate pendenti alla data di entrata in vigore del codice, nonché alle procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande relative alle procedure sopra indicate.

Abbiamo quindi adeguato il testo dei primi approfondimenti sul codice della crisi, già pubblicati il 15 luglio 2020, poi aggiornati a gennaio 2021 e quindi a seguito del d.lgs. 17 giugno 2022 n.83: “Il codice della crisi e dell’insolvenza“.

 

Note

[1] Si tratta del primo intervento dell’Unione Europea in materia di diritto della crisi, sul presupposto che “la normativa sull’insolvenza, considerato il suo fortissimo impatto socio economico, non può più essere considerata un affare interno degli Stati membri”. La direttiva impone strumenti per la tempestiva emersione della crisi e una maggiore efficienza delle procedure concorsuali: Piccolo L., Il codice della crisi riformato alla luce della direttiva Insolvency con particolare riferimento alle nuove prospettive della disciplina concorsuale: dallallerta alla composizione negoziata, in Segnalazioni novità normative C.N.N. del 6 settembre 2022.

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