29 Settembre 2022

Differenza e malintesi tra duplicato informatico e copia informatica

Il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit) e la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, nelle copie informatiche) dall’uso di segni grafici essendo, la firma digitale infatti, una sottoscrizione in “bit” il cui segno, restando nel file, è invisibile sull’atto analogico, ovvero sulla carta; solo l’utilizzo di specifici software possono verificare e confrontare l’impronta del file originario con il duplicato. A chiarirlo è la Cassazione con ordinanza 19 settembre 2022, n. 27379.

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15 Novembre 2022

L’addebito della separazione al coniuge violento è “automatico”

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore...

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