29 Settembre 2022

Differenza e malintesi tra duplicato informatico e copia informatica

Il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit) e la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, nelle copie informatiche) dall’uso di segni grafici essendo, la firma digitale infatti, una sottoscrizione in “bit” il cui segno, restando nel file, è invisibile sull’atto analogico, ovvero sulla carta; solo l’utilizzo di specifici software possono verificare e confrontare l’impronta del file originario con il duplicato. A chiarirlo è la Cassazione con ordinanza 19 settembre 2022, n. 27379.

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20 Giugno 2023

Agevolazioni prima casa per i contribuenti trasferiti all’estero

di Fabrizio De Pasquale L’articolo 2 del D.L. 13 giugno 2023 n. 69, entrato in vigore il 14 giugno 2023, ha modificato la disciplina delle agevolazioni “prima casa” invocabili da chi si è trasferito all’estero. Prima di tale modifica normativa, le agevolazioni potevano essere invocate in due distinte fattispecie...

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